Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8792 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6697-2023 proposto da:
COGNOME domiciliata ‘ ex lege ‘ presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
– intimata –
Avverso la sentenza n. 7801/2022 d ella Corte d’appello di Roma, depositata in data 01/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/11/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Ritenuto:
-che NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 7801/22, del 1°
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE TERZO
Rinuncia al ricorso – Estinzione
R.G.N. 6697/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 25/11/2024
Adunanza camerale
dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che nel pronunciarsi sul gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da NOME COGNOME -ha dichiarato l’appello improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.;
-che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi opposta al precetto notificatole dalla COGNOME, con il quale le era stato intimato -nella qualità di erede del padre, NOME COGNOME COGNOME, il pagamento di € 154.837,78, oltre spese e interessi ;
-che l ‘opposizione, proposta sulla base di ‘svariati motivi’ (e, in particolare: per essere stato il precetto nuovamente intimato, per avere essa opponente accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, nonché per erroneo computo degli interessi e per non debenza di alcune delle somme conteggiate), veniva solo parzialmente accolta, espungendosi dal dovuto l’importo di € 6.514,00;
-che e sperito gravame dall’esecutata, notificato lo stesso nelle forme telematiche, il giorno successivo alla notifica (ovvero, il 27 aprile 2022), pervenivano al difensore dell’appellante i tre prescritti avvisi telematici con la conferma dell’avvenuto deposito dell’atto di appello ;
-che il terzo avviso, tuttavia, recava la seguente testuale comunicazione: ‘Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma da parte della Cancelleria: l’atto verrà comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente il deposito’ ;
-che, tuttavia, non essendo pervenuto al difensore dell’appellante né il quarto avviso, né alcun’altra comunicazione di cancelleria, nei giorni immediatamente successivi all’udienza
del 30 settembre 2022, indicata nell’atto di appello, l’odierna ricorrente apprendeva che l’atto telematico non era reperibile ;
-che, di conseguenza, la COGNOME, oltre a provvedere al rinnovato deposito dell’atto d’appello, formulava istanza di rimessione in termini al Presidente della Corte d’appello ;
-che fissata udienza innanzi alla Corte territoriale per la discussione di tale istanza, la stessa veniva rigettata, con rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, adempimento espletato il quale il gravame veniva dichiarato improcedibile;
-che avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE sulla base -come detto -di cinque motivi;
-che è rimasta solo intimata la COGNOME;
-che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-che il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
considerato:
-che il nuovo difensore della ricorrente, costituitosi in data 11 ottobre 2024, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla COGNOME
-che t ale circostanza esime il Collegio dall’illustrazione dei motivi, dovendo , ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., dichiararsi estinto -per rinuncia al ricorso -il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la Lentini solo intimata;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale della