Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8792 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 8792  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6697-2023 proposto da:
LAVORENTI  COGNOME  NOME,  domiciliata ‘ ex  lege ‘  presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
Avverso la sentenza n. 7801/2022 d ella Corte d’appello di Roma, depositata in data 01/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 25/11/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto:
-che NOME COGNOME ricorre, sulla base di cinque motivi,  per  la  cassazione  della  sentenza  n.  7801/22,  del  1°
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE TERZO
Rinuncia al ricorso – Estinzione
R.G.N. 6697/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/11/2024
Adunanza camerale
dicembre 2022, della Corte d’appello di Roma, che nel pronunciarsi sul gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 4030/22, del 15 marzo 2022, del Tribunale di Roma, di accoglimento solo parziale dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. dalla stessa proposta avverso atto di precetto notificatole da NOME COGNOME -ha dichiarato l’appello improcedibile, ex art. 348 cod. proc. civ., non essendo la costituzione dell’appellante avvenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 165 cod. proc. civ.;
-che r iferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di essersi opposta al precetto notificatole dalla COGNOME, con il quale le era stato intimato -nella qualità di erede del padre, NOME COGNOME, il pagamento di € 154.837,78, oltre spese e interessi ;
-che l ‘opposizione, proposta sulla base di ‘svariati motivi’ (e, in particolare: per essere stato il precetto nuovamente intimato, per avere essa opponente accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, nonché per erroneo computo degli interessi e per non debenza di alcune delle somme conteggiate), veniva solo parzialmente  accolta,  espungendosi  dal  dovuto  l’importo  di  € 6.514,00;
-che  e sperito  gravame  dall’esecutata,  notificato  lo  stesso nelle forme telematiche, il giorno successivo alla notifica (ovvero, il  27 aprile 2022), pervenivano al difensore dell’appellante i tre prescritti avvisi telematici con la conferma dell’avvenuto deposito dell’atto di appello ;
-che  il  terzo  avviso,  tuttavia,  recava  la  seguente  testuale comunicazione: ‘Atto non conforme alle specifiche. In attesa di conferma  da  parte  della  Cancelleria:  l’atto  verrà  comunque accettato. Non è necessario effettuare nuovamente il deposito’ ;
-che, tuttavia, non essendo pervenuto al difensore dell’appellante né il quarto avviso, né alcun’altra comunicazione di  cancelleria,  nei  giorni  immediatamente  successivi  all’udienza
del  30  settembre  2022,  indicata  nell’atto  di  appello,  l’odierna ricorrente apprendeva che l’atto telematico non era reperibile ;
-che, di conseguenza, la RAGIONE_SOCIALE, oltre a provvedere  al  rinnovato  deposito  dell’atto  d’appello,  formulava istanza di rimessione in termini al Presidente della Corte d’appello ;
-che  fissata  udienza  innanzi  alla  Corte  territoriale  per  la discussione di tale istanza, la stessa veniva rigettata, con rinvio a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni, adempimento  espletato  il  quale  il  gravame  veniva  dichiarato improcedibile;
-che avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base -come detto -di cinque motivi;
-che è rimasta solo intimata la COGNOME;
-che l a trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.;
-che  il  Collegio  si  è  riservato  il  deposito  nei  successivi sessanta giorni;
considerato:
-che il nuovo difensore della ricorrente, costituitosi in data 11 ottobre 2024, ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dalla RAGIONE_SOCIALE;
-che  t ale  circostanza esime il Collegio dall’illustrazione  dei motivi, dovendo , ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., dichiararsi estinto -per rinuncia al ricorso -il presente giudizio di legittimità, senza che occorra provvedere sulle spese dello stesso, essendo rimasta la COGNOME solo intimata;
p. q. m.
la Corte dichiara estinto il giudizio.
Così  deciso  in  Roma,  all’esito  dell’adunanza  camerale della