Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4906 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4906 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2665/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 1529/2020 depositata il 10/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1529/2020 della Corte d’Appello di L ‘Aquila, pubblicata in data 10.11.2020, sulla base di quattro motivi;
la società RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso;
-in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, parte RAGIONE_SOCIALE ha depositato, in data 16.12.2025, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante della controparte e dal suo difensore, corredato di accettazione della rinuncia sottoscritta dal legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE e dal suo difensore, con richiesta di entrambe le parti di disporre l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto;
l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 390 c.p.c. produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (cfr.: Cass. n. 23840/2008; Cass. n. 21894/2009; Cass. n. 3971/2015; Cass. n. 10140/2020);
la notificazione o comunicazione a controparte sono prescritte da detta norma al solo fine di sollecitare l’adesione delle controparti medesime alla rinuncia, e di prevenire quindi alla radice la condanna alle spese del rinunciante (cfr. Cass. n. 28675/2005);
-ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 16.12.2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l’estinzione del processo;
il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, stante l’adesione della controparte;
in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (cfr.: Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 12 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME