Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22448 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22448 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 12596 del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE Società agricola , CF 02943960167, con sede in Parre (Bg), INDIRIZZO in persona del legale rappresentante sig. COGNOME NOME, società rappresentata e difesa come da procura speciale unita al ricorso dall’avv. NOME COGNOME, con studio in Milano, INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE; fax: 02/54.10.70.11; p.e.c.: EMAIL presso il quale elegge domicilio.
Ricorrente
contro
Regione Lombardia (P.I. 80050050154), in persona del legale rappresentante Presidente pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso e di deliberazione della Giunta regionale n. XII/460 del 19/06/2023, assunta ai sensi dell’art. 28, lett. g) dello Statuto, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE pec: EMAIL), NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE -pec: EMAIL ed NOME COGNOME (C.F. SNT NLS
CODICE_FISCALE pec EMAIL) dell’Avvocatura regionale (fax NUMERO_TELEFONO con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in Roma INDIRIZZO (EMAIL; fax NUMERO_TELEFONO).
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 3834 depositata il 2 dicembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando nove motivi.
La controricorrente ha formulato un motivo di ricorso incidentale.
Con atto del 13 marzo 2025, al quale la controricorrente ha aderito, la ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Non occorre provvedere sulle spese.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME