Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31993 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31993 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15582/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME PRIMO E COGNOME NOME
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ROMA n. 2008/2023 depositata il 20/03/2023.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 4/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugna, con atto affidato a tre motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2008 del 20/03/2023, che ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 683/2016 depositata in data 8/6/2016, dichiarando non dovuta la somma di euro 4.500,00 a titolo di danno morale non patrimoniale, oltre accessori.
NOME NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
All’adunanza camerale del 4/11/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto il ricorrente ha depositato atto di rinuncia.
La rinuncia è sottoscritta dalla parte personalmente e dal suo difensore ed è, pertanto, rituale.
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, cfr. Cass. n. 28675 del 2005) e inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., Sez. U., n. 1923 del 1990; Cass., Sez. U., n. 4446 del 1986).
A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni
di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, la mancata esplicazione di attività difensiva da parte degli intimati e la conseguente mancata contestazione della dichiarazione, di cui all’atto di rinuncia, dell’essere stato raggiunto un accordo in ordine alle stesse, comporta che nulla deve disporsi al riguardo.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 2015) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 4/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME