Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16046 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 16046 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/06/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 20044/2021 R.G. proposto da:
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in CAPO D’ORLANDO INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n.17/2021 depositata il 12/01/2021.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la non accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che le spese vanno liquidate come da dispositivo, stante la non accettazione della rinuncia da parte del controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 12/06/2025