Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando si Evita il Doppio Contributo?
L’istituto della rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale di fondamentale importanza, che consente a una parte di porre fine a un’impugnazione già avviata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto economico cruciale legato a tale scelta: l’inapplicabilità del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Questo provvedimento offre spunti preziosi per comprendere la logica che guida le sanzioni processuali e le conseguenze di una desistenza volontaria dal giudizio.
Il Contesto del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione promosso da un istituto di credito avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso era stato regolarmente notificato e il procedimento era pendente davanti alla Suprema Corte. Tuttavia, prima che si arrivasse a una decisione nel merito, la stessa parte ricorrente ha compiuto un passo decisivo: ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, chiedendo di conseguenza che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio. La controparte, nel frattempo, non si era costituita nel procedimento di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della volontà espressa dalla parte ricorrente, la Corte di Cassazione ha esaminato la ritualità della rinuncia. Poiché l’atto era stato sottoscritto sia dalla parte personalmente sia dal suo difensore munito dei necessari poteri, la Corte ha accertato la piena validità della rinuncia ai sensi degli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, data la mancata costituzione della parte intimata.
Le Motivazioni: La ‘Ratio’ della Norma sul Doppio Contributo e la Rinuncia al Ricorso
Il punto centrale e di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nella motivazione relativa al mancato obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002) prevede infatti che la parte il cui ricorso sia respinto, dichiarato inammissibile o improcedibile debba pagare un importo pari a quello già versato al momento dell’iscrizione a ruolo della causa.
La Corte ha chiarito che la finalità di questa norma, come già affermato in precedenti pronunce, è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Si tratta di un meccanismo sanzionatorio che colpisce chi abusa dello strumento processuale, avviando un giudizio privo dei presupposti di ammissibilità fin dall’origine.
Tuttavia, questa logica non si applica ai casi in cui il giudizio si estingue per una causa sopravvenuta, come la rinuncia al ricorso. In questa ipotesi, non vi è una valutazione negativa da parte del giudice sulla fondatezza o ammissibilità originaria dell’impugnazione. La fine del processo dipende unicamente da una scelta volontaria della parte. Pertanto, manca il presupposto sanzionatorio che giustifica l’applicazione del doppio contributo. La Corte ribadisce che il meccanismo si applica per l’inammissibilità originaria del gravame, non per quella sopravvenuta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in esame consolida un principio di grande rilevanza pratica. Le parti che, nel corso di un giudizio di impugnazione, riconsiderano la propria posizione o raggiungono un accordo transattivo, possono procedere con una rinuncia al ricorso senza il timore di incorrere nella sanzione del doppio contributo unificato. Questo chiarisce che la rinuncia è vista dall’ordinamento come uno strumento fisiologico per la definizione della lite, e non come un comportamento da sanzionare. La pronuncia distingue nettamente tra chi abusa del processo con ricorsi infondati e chi, invece, decide consapevolmente di porvi fine, contribuendo così all’economia processuale.
Se rinuncio a un ricorso per cassazione, il processo si estingue?
Sì, la Corte di Cassazione, una volta verificata la regolarità formale dell’atto di rinuncia, dichiara l’estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento del doppio del contributo unificato?
No. Secondo l’ordinanza, la sanzione del doppio contributo unificato non si applica in caso di rinuncia, poiché è prevista per scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose, valutate al momento della presentazione del ricorso, e non per cause di estinzione sopravvenute come la rinuncia.
Perché non è stata emessa una condanna alle spese?
Non è stata presa alcuna decisione sulle spese legali perché la parte intimata (la controparte) non si era costituita in giudizio, ovvero non aveva partecipato attivamente al procedimento davanti alla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31538 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7555/2022 R.G. proposto da : INTESA SANPAOLO SPA, elettivamente domiciliato in Bari INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 29/2022 depositata il 12/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
Con ricorso notificato in data 21.3.2022 RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria.
L’intimato COGNOME NOME non si è costituito.
Con atto depositato in data 4.9.2024 la ricorrente ha deposito atto di rinuncia al ricorso chiedendo l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
La rinuncia è infatti rituale in quanto sottoscritta dalla parte personalmente oltre che dal difensore munito dei relativi poteri sicchè, ai sensi degli artt.390 e 391 c.p.c. ne va pronunciata l’estinzione.
Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.
Non deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 13636 del 2015; Cass. 25485/2018).
i sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Roma 29.11.2024
Il Presidente NOME COGNOME