Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6963 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 23245/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
nonché contro
– intimate –
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1706/2022 depositata il 30 giugno 2022 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
avverso sentenza n. 1706/2022 del Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE ;
si sono difesi con rispettivo controricorso NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE , quest’ultima presentando pure ricorso incidentale;
in data 29 novembre 2022 la ricorrente principale ha depositato ‘istanza di rinuncia’, che in effetti costituisce correttamente atto rituale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘articolo 390 c.p.c. e conduce quindi a dichiarare l’estinzione del giudizio relativo al ricorso principale;
RAGIONE_SOCIALE non ha invece rinunciato al proprio ricorso incidentale, che pertanto deve essere vagliato, rinvenendo che il suo contenuto corrisponde a quello del ricorso principale, come emerge anche, ad abundantiam , dalla istanza di rinuncia relativa al ricorso principale depositata da RAGIONE_SOCIALE (non a caso difesa dallo stesso difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale);
il ricorso incidentale, infatti, ha presentato motivi – che come vi sono presentati, per sintesi, si intendano qui trascritti – del tutto conformi a quelli del ricorso principale ; e, sempre per sintesi, è sufficiente per dimostrarne l’infondatezza richiamare (intendendo anch’essa qui trascritta nella parte motivazionale) Cass.
ord. 20361/2023, che ha vagliato un ricorso veicolante i medesimi, tutti disattendendoli con un’ampia motivazione pienamente condivisibile, che è stata in toto seguita dalle successive ordinanze di questa Suprema Corte nn. 25258, 25259, 25260, 25261 e 25262 del 2023, onde il ricorso incidentale deve essere rigettato;
in ordine infine alle spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente principale, deve essere condannata a rifonderle -liquidate come da dispositivo -al controricorrente COGNOME, potendosi invece compensare tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, in quanto il ricorso di quest’ultima, per il contenuto sopra evidenziato, è in sostanza adesivo a quello RAGIONE_SOCIALEa principale; e riguardo alle spese processuali relative al ricorso incidentale, per quanto si è appena osservato sulla sua natura adesiva, la ricorrente incidentale sarà tenuta in solido alla ricorrente principale verso il controricorrente COGNOME;
nella fattispecie non è dovuto alla ricorrente principale in quanto rinunciante, il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una RAGIONE_SOCIALEe specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione o RAGIONE_SOCIALEa sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071); al contrario, per la ricorrente incidentale, non essendo rinunciante, seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il suo versamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Dichiara l’estinzione per rinuncia del giudizio relativo al ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; compensa le spese tra i ricorrenti -principale e incidentale- che condanna a rifondere, in solido, al controricorrente NOME COGNOME le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023