Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8199 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26469/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
(NOMEEMAIL).
–
ricorrente – contro
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL).
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1895/2022 depositata il 28/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso notificato in data 28.10.2022 la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione della sentenza n. 1895/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 28.07.2022, non notificata.
Resiste con controricorso NOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Considerato che
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione , a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipicidi rigetto dell’impugn azione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro 200,00 e accessori di legge, in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023