Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2024
ORDINANZA
sull’istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 8657/2023 R.G. proposta da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (indirizzo p.e.c. indicato nella memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.: EMAIL)
– resistente – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI FORLÌ depositata in data 8 marzo 2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 2389/2022 R.G.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 570/2022 del 31 maggio 2022 il Tribunale di Forlì intimava alla RAGIONE_SOCIALE di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma di 16.530,90 euro, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo da questa preteso per i lavori eseguiti in adempimento del contratto di subappalto stipulato inter partes .
Avverso tale decreto proponeva opposizione la RAGIONE_SOCIALE, la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adìto, indicando come competente il foro di Pesaro.
In accoglimento della sollevata eccezione, con ordinanza dell’8 marzo 2023, comunicata in pari data, il giudice adìto declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale marchigiano; nel contempo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte istante in via monitoria alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base di quattro motivi, prospettanti la violazione: 1)degli artt. 20, 29 e 42 c.p.c.; 2)ancora dell’art. 20 c.p.c., oltre che dell’art. 1341, comma 2, c.c.; 3)nuovamente dell’art. 20 c.p.c.; 4)dell’art. 91 c.p.c..
RAGIONE_SOCIALE ha resistito depositando memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c..
Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380 -ter c.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Anteriormente all’adunanza camerale, con atto sottoscritto ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. dal suo legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME e dal suo difensore, avv. NOME COGNOME la RAGIONE_SOCIALE ha rinunciato alla proposta istanza di regolamento di competenza.
Alla rinuncia ha aderito la resistente RAGIONE_SOCIALE, a
mezzo del suo legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno espressamente richiesto alla Corte di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
La rinuncia deve ritenersi tempestiva, applicandosi ratione temporis al presente giudizio il nuovo testo dell’art. 390, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 28, lettera m), n. 1), D. Lgs. n. 149 del 2022, in base al quale la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale «finchè non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale», essendo state soppresse le parole «o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380 ter ».
Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Alla luce di quanto disposto dall’art. 391, ultimo comma, c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese a carico della ricorrente, avendo l’altra parte aderito alla rinuncia nel modo previsto dalla stessa norma.
Non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale misura eccezionale lato sensu sanzionatoria si applica nei soli casi tipici di rigetto integrale dell’impugnazione o di declaratoria della sua inammissibilità o improcedibilità, non essendo la norma che la contempla suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16768/2022).
P.Q.M.
dichiara estinto il presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 25 ottobre 2023.
Il Presidente NOME COGNOME