Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33158 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10404/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
– controricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO di ANCONA n. 1148/2021 depositata il 19/10/2021.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 16/12/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1148/2021 pubblicata il 19/10/2021.
Rispondono con separati controricorsi l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME. NOME COGNOME, già contumace in fase d’appello, è rimasto intimato.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione nel l’adunanza camerale del 16/12/2025 alla quale il Collegio lo ha trattenuto per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente e i controricorrenti hanno, a mezzo dei rispettivi difensori, nell’imminenza dell’adunanza camerale del 16/12/2025 depositato atto di rinuncia al ricorso con contestuali accettazioni.
Da tali atti risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore del ricorrente e dai difensori dei controricorrenti, sono rituali.
A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.
Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi stante l’adesione alla rinuncia .
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
R.g. n. 10404 del 2022
Ad. 16/12/2025; estensore: NOMECOGNOME
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME