Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5846  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14747 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  dal  quale  è  rappresentata  e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’AVV_NOTAIO  dal  quale  è rappresentata e difesa con il AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1594/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 2/7/2024 dal consigliere COGNOME;
lette le memorie delle parti;
rilevato che:
con ricorso notificato il 6/5/2019, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1594/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data che, in parziale riforma della sentenza n.24917/2014, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di consulenza in materia di investimenti immobiliari stipulato con RAGIONE_SOCIALE in data 28/7/2010, ha rigettato la sua domanda di saldo del compenso pattuito, l’ha condannata a restituire a RAGIONE_SOCIALE le somme percepite e rigettato la domanda risarcitoria dell’ente; ha formulato tre motivi di impugnazione;
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con atto del 20/6/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;
-l’Ente controricorrente ha accettato la rinuncia;
-la  rinuncia  e  l’accettazione  sono  rituali,  poiché  formulate  in  atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo  di  contributo  unificato  come  previsto  dall’art.  13,  comma  1 –
quater,  del  d.P.R.  n.  115  del  2002,  nel  testo  introdotto  dall’art.  1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione