Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5846 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5846 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 14747 – 2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE RAGIONE_SOCIALE -ENTE NAZIONALE PREVIDENZA e ASSISTENZA dei MEDICI e degli ODONTOIATRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con il prof. avv. NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1594/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/7/2024 dal consigliere NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
rilevato che:
con ricorso notificato il 6/5/2019, RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1594/2019 della Corte d’appello di Roma, depositata il 6/03/2019 e notificata in pari data che, in parziale riforma della sentenza n.24917/2014, resa in primo grado dal Tribunale di Roma, ha dichiarato risolto per suo grave inadempimento il contratto di consulenza in materia di investimenti immobiliari stipulato con RAGIONE_SOCIALE in data 28/7/2010, ha rigettato la sua domanda di saldo del compenso pattuito, l’ha condannata a restituire a RAGIONE_SOCIALE le somme percepite e rigettato la domanda risarcitoria dell’ente; ha formulato tre motivi di impugnazione;
E.N.P.A.M. ha resistito con controricorso;
con atto del 20/6/24 la ricorrente ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;
-l’Ente controricorrente ha accettato la rinuncia;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 –
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
p.q.m.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione