Rinuncia al ricorso: No al Raddoppio del Contributo Unificato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza su un tema di grande rilevanza pratica per avvocati e assistiti: le conseguenze della rinuncia al ricorso per Cassazione. La pronuncia stabilisce un principio netto: chi rinuncia all’impugnazione non è tenuto al pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’, una sanzione prevista in altri casi di esito negativo del gravame. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione promosso da una società di servizi contro una sentenza emessa dal Tribunale di primo grado. La controparte, una società di prodotti caseari, decideva di non costituirsi in giudizio, rimanendo quindi ‘intimata’.
Il colpo di scena arriva quando, prima della discussione, il difensore della società ricorrente deposita telematicamente una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha l’effetto di interrompere il procedimento, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte non per decidere nel merito, ma per prendere atto della volontà della parte di non proseguire l’azione legale.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della dichiarazione di rinuncia depositata dal procuratore speciale della società ricorrente, non ha potuto fare altro che applicare l’articolo 391 del Codice di procedura civile. Questa norma prevede che la rinuncia, se accettata dalle altre parti costituite o in assenza di queste ultime, estingue il processo.
Poiché la controparte non si era costituita, non era necessaria alcuna accettazione. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato l’immediata estinzione del giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, dato che la parte intimata non aveva svolto alcuna attività difensiva.
Le Motivazioni: Perché Non si Applica il Doppio Contributo
Il punto cruciale e di maggiore interesse dell’ordinanza risiede nelle motivazioni relative al mancato raddoppio del contributo unificato. La Corte ha spiegato che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, ha una natura eccezionale e, di fatto, sanzionatoria.
Questa disposizione, chiariscono i giudici, si applica esclusivamente ai casi ‘tipici’ espressamente elencati dalla legge, ovvero:
1. Rigetto integrale dell’impugnazione.
2. Declaratoria di inammissibilità.
3. Declaratoria di improcedibilità.
L’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste categorie. Trattandosi di una norma che impone un onere economico aggiuntivo con finalità sanzionatorie, essa è di stretta interpretazione e non può essere applicata in via analogica o estensiva a fattispecie non contemplate. In altre parole, se il legislatore avesse voluto includere anche la rinuncia, lo avrebbe specificato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Cassazione rafforza un principio di garanzia per il cittadino. La scelta di rinunciare a un’impugnazione, magari per una rivalutazione delle possibilità di successo o per il raggiungimento di un accordo stragiudiziale, non deve essere penalizzata con oneri economici ulteriori. L’ordinanza conferma che la ‘sanzione’ del doppio contributo è legata a un giudizio negativo della Corte sull’impugnazione stessa (perché infondata, inammissibile o improcedibile), non alla semplice scelta della parte di porre fine al contenzioso. Questa chiarezza è fondamentale per consentire alle parti e ai loro difensori di compiere scelte processuali consapevoli, senza il timore di conseguenze patrimoniali ingiustificate.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara l’estinzione del giudizio. Se la controparte non si è costituita o se accetta la rinuncia, il processo si conclude senza una decisione sul merito della questione.
La rinuncia al ricorso comporta sempre il pagamento del ‘doppio contributo unificato’?
No. Come chiarito dall’ordinanza, la rinuncia al ricorso non fa scattare l’obbligo di pagare il doppio contributo unificato, poiché questa è una misura sanzionatoria prevista solo per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Perché il doppio contributo unificato non si applica in caso di rinuncia?
Perché la norma che lo istituisce (art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002) è considerata di stretta interpretazione. Essendo una misura eccezionale con carattere sanzionatorio, non può essere estesa per analogia a casi non espressamente previsti, come l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8203 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8203 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26489/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL)
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
–
intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 603/2021 depositata il 16 marzo 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso notificato in data 13.10.20213 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 603/2021 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 16.03.2021, non notificata.
Parte intimata non si costituiva con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato a pct in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Considerato che
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato a pct dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipicidi rigetto dell’impugnazione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023