Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Niente Doppio Contributo Unificato
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione sulle conseguenze economiche della rinuncia al ricorso. Questa decisione chiarisce che, a differenza dei casi di rigetto o inammissibilità, la scelta di ritirare l’impugnazione non comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Corte.
I Fatti di Causa
Una società che gestisce il servizio idrico aveva impugnato una sentenza del Tribunale di Genova, presentando ricorso per Cassazione nei confronti di un proprietario immobiliare e di altri soggetti privati. Tuttavia, prima che la Corte si pronunciasse nel merito, la stessa società ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, manifestando la volontà di non proseguire il giudizio.
A fronte di tale atto, una delle controparti, che si era costituita in giudizio per difendersi depositando un controricorso, ha chiesto la liquidazione delle spese legali sostenute.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione ha preso atto della volontà della società ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La rinuncia al ricorso, infatti, è un atto che pone fine al procedimento.
Di conseguenza, la Corte ha applicato il principio secondo cui la parte che ha dato causa alle spese, ovvero la ricorrente che ha prima avviato e poi abbandonato l’impugnazione, è tenuta a rimborsare i costi sostenuti dalla controparte che si era difesa. La Corte ha quindi condannato la società a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 1.600,00.
Le Motivazioni: Costi e Contributo Unificato
Il punto centrale e di maggiore interesse dell’ordinanza riguarda l’esclusione del cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’. L’articolo 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002 prevede che la parte che ha presentato un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, debba versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: questa norma ha una natura eccezionale e, in un certo senso, sanzionatoria. Pertanto, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata per analogia a situazioni non espressamente previste.
La rinuncia al ricorso non rientra tra i casi tassativamente indicati dalla legge (rigetto, inammissibilità, improcedibilità). Di conseguenza, la parte che rinuncia all’impugnazione non è tenuta a pagare questo importo aggiuntivo. La Corte ha richiamato precedenti conformi (Cass. n. 23175/2015 e n. 19071/2018) per sostenere questa interpretazione rigorosa della norma.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un’indicazione chiara e di grande utilità pratica per avvocati e parti processuali. La decisione di rinunciare a un ricorso per Cassazione, magari a seguito di una rivalutazione delle probabilità di successo o di un accordo tra le parti, comporta conseguenze economiche ben definite. Se da un lato resta fermo l’obbligo di rifondere le spese legali alla controparte costituitasi in giudizio, dall’altro si evita il pagamento di un’ulteriore somma a titolo di contributo unificato. Questo principio incentiva una gestione più consapevole del contenzioso, consentendo alle parti di porre fine a una lite senza incorrere in oneri aggiuntivi di natura sanzionatoria, che la legge riserva esclusivamente agli esiti negativi del giudizio nel merito o in rito.
Cosa succede quando una parte rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto. La parte che ha rinunciato deve rimborsare le spese legali alla controparte che si era costituita per difendersi.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve pagare il ‘doppio contributo unificato’?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, e non può essere esteso alla rinuncia.
Perché la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato?
Perché la norma che prevede il raddoppio ha carattere eccezionale e sanzionatorio. Essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata a casi non espressamente previsti dalla legge, come appunto la rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 7597/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO ;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME e COGNOME NOME;
nonché contro
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– intimati –
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2810/2022 depositata in data 9 dicembre 2022 del TRIBUNALE di GENOVA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
avverso sentenza n. 2810 /2022 del Tribunale di Genova RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
degli intimati si è difeso soltanto NOME COGNOME con controricorso;
in data 29 novembre 2011 la ricorrente ha depositato una ‘istanza di rinuncia’ che costituisce in effetti corretto atto di rinuncia ai fini dell’articolo 390 c.p.c.;
ai sensi dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c., la parte che ha dato causa le spese, cioè la ricorrente, deve essere condannata a rifonderle – liquidate come da dispositivo -al controricorrente;
nella fattispecie non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non sussistendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e condanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 1.600,00, di cui euro 1.400,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il 21 dicembre 2023