Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6181 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21703/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
e contro Regione RAGIONE_SOCIALE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2024
–
intimata –
avverso la sentenza n. 596/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 27 maggio 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente figli e vedova di NOME COGNOME, hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 27 maggio 2021 che aveva dichiarato inammissibile il gravame da loro proposto avverso sentenza del Tribunale di Verbania del 30 settembre 2019 che aveva rigettato l’azione risarcitoria che avevano esercitato nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE e della Regione RAGIONE_SOCIALE;
l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso, mentre non si è difesa la Regione RAGIONE_SOCIALE;
la presente causa è stata chiamata per l’adunanza camerale del 26 febbraio 2024;
in data 22 febbraio 2024 i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti nei confronti di entrambe le controparti, con compensazione delle spese nei confronti della controricorrente, e in pari data quest’ultima ha depositato atto di accet tazione della rinuncia suddetta ‘come formulata da parte ricorrente’ – e quindi dovendosi ritenere anche inclusa la compensazione delle spese -, chiedendo che sia dichiarata l’estinzione del processo;
si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n.
228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo ad ogni effetto di legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2024