Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28294 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28294 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
Oggetto: regolamento di competenza – estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13266/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE – Riscossione
– intimato –
RAGIONE_SOCIALE Monte dei Paschi RAGIONE_SOCIALE
– intimato –
avverso l ‘ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 12819/2024, depositata il 7 maggio 2024.
L ette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, che chiede
l’accoglimento del regolamento di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi di sospensione, ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso da NOME COGNOME;
-dall’esame degli atti si evince che la sospensione del giudizio è stata disposta in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli, avente a oggetto la validità della fideiussione prestata dall’opponente COGNOME e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito dedotto nel presente giudizio, avuto riguardo al «carattere pregiudiziale» di tale primo giudizio rispetto a quest’ultimo;
la ricorrente, premessa la sua legittimazione ad agire, deduce che nel caso in esame difettano i requisiti perché possa essere disposta la sospensione del giudizio;
-nessuna RAGIONE_SOCIALE parti intimante deposita scritture difensive o documenti;
con nota d epositata l’11 settembre 2025 la ricorrente dichiara di rinunciare al regolamento di competenza;
CONSIDERATO CHE:
deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio;
nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva RAGIONE_SOCIALE parti intimate;
non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica
ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° ottobre 2025.
Il Presidente