Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2906/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la RAGIONE_SOCIALE liquidazione ricorre con tre motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (che deposita controricorso), per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020, relativa al procedimento rubricato al n. 3639/2019 R.G.;
considerato che:
è pervenuta, a mezzo deposito telematico, in data 24 gennaio 2024, dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta con firme autografe dalla parte ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e dal suo procuratore;
ad essa è unita dichiarazione di accettazione della rinuncia, con compensazione delle spese, sottoscritta, con firme autografe, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo procuratore;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione del suo deposito alla parte resistente ─ per cui, a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
deve escludersi possa provvedersi al raddoppio del contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza