Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4956 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 4956  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2906/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE  in  liquidazione,  rappresentata  e  difesa  dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto presso il suo studio in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente – avverso  la  sentenza della  Corte  d’appello  di Milano,  n.  2886/2020, depositata il 10 novembre 2020.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  13  febbraio
2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la  RAGIONE_SOCIALE  liquidazione  ricorre  con  tre  motivi,  nei confronti  della  RAGIONE_SOCIALE  (che  deposita  controricorso),  per  la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2886/2020, depositata il 10 novembre 2020, relativa al procedimento rubricato al n. 3639/2019 R.G.;
considerato che:
è  pervenuta,  a  mezzo  deposito  telematico,  in  data  24  gennaio 2024,  dichiarazione  di  rinuncia  al ricorso sottoscritta  con  firme autografe dalla parte ricorrente, in persona del suo legale rappresentante, e dal suo procuratore;
ad essa è unita dichiarazione  di  accettazione  della  rinuncia,  con compensazione  delle  spese,  sottoscritta,  con  firme  autografe,  dal legale rappresentante della società controricorrente e dal suo procuratore;
la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli att. 390, comma secondo, cod. proc. civ. ─ risultando anche data, dalla cancelleria, comunicazione  del  suo  deposito  alla  parte  resistente  ─ per  cui,  a norma dell’art. 391, ult. co., cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione;
deve pertanto essere emessa conforme declaratoria;
deve  escludersi  possa  provvedersi  al  raddoppio  del  contributo unificato atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità  (Cass.  n.  6888  del  2015)  e,  trattandosi  di  misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562  del 2015) e, come  tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza