Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27567 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 2391 del ruolo generale dell’anno 2020 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P.IVA P_IVA) con sede in Caravaggio INDIRIZZO, INDIRIZZO, alla INDIRIZZO, in perNOME del legale rappresentante pro tempore signor NOME COGNOME, rappresentata e difesa giusta delega in calce al ricorso, anche disgiuntamente tra di loro dagli Avv.ti NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE (pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) con studio in Bergamo, INDIRIZZO e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE (pec: EMAIL, fax NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in INDIRIZZO INDIRIZZO.
Ricorrente e Controricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , con sede in INDIRIZZO, P_IVA, iscritto al REA di Milano al n. NUMERO_DOCUMENTO, in per-
NOME del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. NOME COGNOME (c.f: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME (c.f.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO 228243) del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in RomaINDIRIZZO, come da mandato in calce al controricorso con ricorso incidentale.
Controricorrente e Ricorrente incidentale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , C.F. CODICE_FISCALE, in perNOME dell’AVV_NOTAIO, il quale agisce in virtù dei poteri conferitigli con procura autenticata per atto AVV_NOTAIO di Roma rep. n. 77986, rag. n. 19575 del 16.3.2012, con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa, come da procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, pec: EMAIL), presso i quali è elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO (Tel. NUMERO_TELEFONO; fax. NUMERO_TELEFONO).
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
Intimata
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Brescia n° 1761 depositata il 4 giugno 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Con atto congiunto del 27 maggio 2025 RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno -rispettivamente -rinunciato al ricorso principale ed a quello incidentale ed hanno accettato le rispettive rinunce.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come concordemente chiesto dalle parti.
La mancata adesione di RAGIONE_SOCIALE non impedisce l’estinzione del giudizio.
Non occorre provvedere sulle spese di lite e il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1quate r, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 23 settembre 2025, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME