Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33538 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33538 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15757/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO COGNOMEINDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME NOME COGNOME
(CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 7097/2018 depositata il 12/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Dato atto della requisitoria del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Premesso :
Che RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. nei confronti di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n.7097 del 2018, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la domanda della RAGIONE_SOCIALE di pagamento del corrispettivo per l’attività di consulenza di cui al contratto 21/6/2013;
Che la ICM si è difesa con controricorso;
Che la PG ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Che in prossimità dell’adunanza camerale del 12/12/2024, l’avv. NOME COGNOME in forza del poteri alla stessa conferita dalla ricorrente con la procura speciale agli atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate;
Che la controricorrente, con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori, ha dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate;
Ritenuto :
Che, in tal modo, ex artt.390 e 391 c.p.c., si è perfezionata la rinuncia al ricorso, senza che residui la statuizione sulle spese;
Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica,
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio. Così deciso in Roma, il 12/12/2024.