Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando si Evita il Raddoppio del Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso per Cassazione rappresenta uno strumento processuale che consente di porre fine a una controversia in modo definitivo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un aspetto economico di notevole importanza pratica: tale atto non comporta il pagamento del cosiddetto ‘doppio contributo unificato’. Questa decisione consolida un principio fondamentale sulla natura e l’applicazione delle norme sanzionatorie nel processo civile.
La Vicenda Processuale in Breve
Il caso trae origine da un’azione civile esercitata in sede penale. Una donna era stata condannata dal Tribunale penale a risarcire i danni a una coppia, genitori di un figlio minore. La Corte d’Appello, adita in seguito a riassunzione del processo civile, aveva confermato la condanna al risarcimento.
Contro questa decisione, la donna aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il caso nel merito, la stessa ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, ponendo di fatto fine alla contesa. A questo punto, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle conseguenze di tale rinuncia, in particolare riguardo alle spese e al versamento del contributo unificato aggiuntivo.
La Disciplina della Rinuncia al Ricorso e il Contributo Unificato
La legge prevede che la parte che ha proposto un’impugnazione poi respinta, dichiarata inammissibile o improcedibile, sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato già pagato. Questa misura, introdotta dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, ha una finalità sanzionatoria e mira a scoraggiare le impugnazioni pretestuose o dilatorie.
La questione centrale affrontata dalla Corte era se questa ‘sanzione’ dovesse applicarsi anche nel caso di rinuncia al ricorso, un’ipotesi non espressamente menzionata dalla norma.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito con chiarezza che la rinuncia al ricorso non fa scattare l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato. La motivazione si fonda su un’interpretazione rigorosa e non estensiva della norma. I giudici hanno sottolineato che la disposizione in esame ha una natura eccezionale e, in senso lato, sanzionatoria. Come tale, deve essere applicata esclusivamente ai casi specificamente ed espressamente previsti dal legislatore: il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’impugnazione.
Estendere questa misura a un caso diverso, come la rinuncia, rappresenterebbe un’applicazione analogica o estensiva non consentita per le norme di carattere sanzionatorio. La rinuncia è un atto volontario che porta all’estinzione del processo, una dinamica differente dalla soccombenza derivante da una decisione negativa del giudice. La Corte ha inoltre disposto ‘nulla sulle spese’, poiché le controparti (intimati) non si erano difese nel giudizio di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un’importante certezza per avvocati e assistiti. La scelta di rinunciare a un ricorso per Cassazione, magari a seguito di una transazione o di una rivalutazione delle possibilità di successo, non comporta il rischio di subire la sanzione economica del raddoppio del contributo unificato. Si tratta di un’informazione cruciale nella gestione strategica del contenzioso, che permette di considerare la rinuncia come un’opzione praticabile per chiudere una lite senza incorrere in ulteriori oneri economici imprevisti. La decisione riafferma il principio di stretta legalità nell’applicazione di misure che limitano i diritti delle parti o impongono loro dei costi aggiuntivi.
Se rinuncio a un ricorso per Cassazione, devo pagare il raddoppio del contributo unificato?
No, in base a questa ordinanza, la rinuncia al ricorso non fa scattare l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché non rientra tra i casi previsti dalla legge.
Perché la rinuncia al ricorso non comporta il pagamento del doppio contributo?
Perché la norma che prevede tale pagamento (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002) è considerata una misura di carattere sanzionatorio ed eccezionale. Come tale, si applica solo ai casi espressamente elencati (rigetto, inammissibilità, improcedibilità) e non può essere interpretata in modo estensivo o analogico.
Cosa succede al processo dopo la rinuncia al ricorso?
Il processo si estingue, come previsto dall’art. 391 del Codice di Procedura Civile. Questo significa che il procedimento giudiziario si chiude definitivamente senza che la Corte di Cassazione emetta una decisione sul merito della questione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15536/2022 R.G. proposto da : NOMECOGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME e PRESENTI NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANIA n. 759/2022 depositata il 12/4/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
la Corte d’appello di Catania, a seguito di atto di riassunzione da processo penale ex articoli 392 c.p.c. e 622 c.p.p. effettuato dai coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali legali responsabili del figlio minorenne NOME COGNOME in relazione all’azione civile che avevano esercitato in sede penale nei confronti di NOME COGNOME con sentenza n. 759/2022 ha confermato ai soli fini civili la sentenza emessa dal Tribunale penale di Catania in data 21 novembre 2014, che aveva condannato NOME COGNOME al risarcimento di danni da liquidarsi in separata sede civile;
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso tale pronuncia, e gli intimati COGNOME/Presenti non si sono difesi;
NOME COGNOME ha poi depositato atto di rinuncia ex articolo 390 c.p.c. del 30 agosto 2024;
si deve pertanto dichiarare l’estinzione del processo ai sensi dell’articolo 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese non essendosi difesi gli intimati, dando altresì atto che non è dovuto il versamento di ulteriore importo al titolo di contributo unificato, non ricorrendo una delle specifiche fattispecie che lo prevedono (v. Cass. sez. 6-1, ord. 12 novembre 2015 n. 23175: ” In tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, ” lato sensu ” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. “; conforme Cass. sez. 6-1, ord. 18 luglio 2018 n. 19071);
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo ad ogni effetto di legge. Nulla spese.
Così deciso in Roma in data 11 ottobre 2024