Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22150 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22150 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 34313 – 2019 proposto da:
NOME COGNOME e COGNOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME giusta procura a margine del ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappresentato e difeso con l’ avv. NOME COGNOME giusta procura allegata al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI PERUGIA n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal consigliere NOME COGNOME rilevato che:
con ricorso del 6/11/2019, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno chiesto la cassazione del l’ordinanza del Tribunale di Perugia n. cron. 8122/2019, rep. 3305/019 del 7/10/2019 che li ha condannati al pagamento, in favore dell’avv. NOME COGNOME della somma di Euro 47.879,13, oltre interessi, a titolo di compenso per l’attiv ità professionale da lui prestata in loro favore;
-l’avv. NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
con atto depositato il26/11/2024, deceduta nelle more del giudizio NOME COGNOME il ricorrente NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso per accordo transattivo stragiudiziale intervenuto nelle more del presente giudizio e chiesto l’estinzione del giudizio con compensazione di spese;
il controricorrente ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia;
-la rinuncia e l’accettazione sono rituali, poiché formulate in atto univoco in tal senso e sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti dei relativi poteri, sicché dev’essere applicato l’art. 391 cod. proc. civ. e non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese;
in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,
pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez. U, n. 4315 del 20/02/2020).
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione