Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33504 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33504 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
Oggetto: estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31236/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’ NOME COGNOME AVV_NOTAIO
– controricorrenti –
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3418/2021,
depositata il 23 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata il 23 novembre 2021, di reiezione degli appelli -principale e incidentale -per la riforma della sentenza (non definitiva) del locale Tribunale, che aveva respinto la sua domanda, nonché quelle, ad essa adesive, di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché dalla RAGIONE_SOCIALE (poi, incorporata in RAGIONE_SOCIALE e quindi RAGIONE_SOCIALE) e, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, aveva accertato l’inadempimento da parte dei predetti NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e della allora RAGIONE_SOCIALE all’obbligazione da essi assunta in via unitaria e solidale nella Convenzione conclusa fra le parti in data 8 giugno 2015 così come prorogata con la Convenzione integrativa del 9 novembre 2015;
il ricorso è affidato a sei motivi;
si costituiscono, con separati controricorsi, sia NOME COGNOME
e NOME COGNOME, sia la RAGIONE_SOCIALE, aderendo alle argomentazioni svolte dalla ricorrente;
resiste con controricorso NOME COGNOME;
in data 3 marzo 2022 sono state depositate dichiarazione di rinuncia al ricorso e relative accettazioni da parte dei controricorrenti;
CONSIDERATO CHE:
deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia e della relativa accettazione, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-ai sensi dell’art. 391, ult. comma, cod. proc. civ., nulla va disposto in tema di spese processuali, stante la adesione dei controricorrenti alla rinuncia;
– non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria , è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025.
Il Presidente