Rinuncia al ricorso: come evitare il raddoppio del contributo unificato
Nel complesso mondo del contenzioso, la scelta di impugnare una sentenza sfavorevole è un diritto fondamentale. Tuttavia, esistono situazioni in cui, per ragioni strategiche o di opportunità, la parte che ha promosso il ricorso decide di fare un passo indietro. La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che permette proprio questo, ma quali sono le sue conseguenze economiche? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: l’esenzione dal pagamento del doppio contributo unificato.
Il caso in esame: una scelta processuale strategica
La vicenda processuale ha origine dal ricorso per cassazione promosso da un soggetto avverso un decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma. Prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito della questione, la parte ricorrente ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso, come previsto dall’articolo 390 del codice di procedura civile. La controparte, definita ‘intimata’, non aveva svolto alcuna attività difensiva nel giudizio di legittimità. Di fronte a questa situazione, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà del ricorrente e agire di conseguenza.
La decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Questa non è una decisione sul torto o sulla ragione delle parti, ma una pronuncia puramente processuale che chiude formalmente la causa. Poiché la parte intimata non si era costituita né aveva svolto difese, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulla liquidazione delle spese legali. L’aspetto più significativo della decisione, tuttavia, riguarda il contributo unificato.
Le motivazioni: perché non si paga il doppio contributo?
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.p.r. 115/2002 (Testo Unico sulle Spese di Giustizia). Questa norma prevede che la parte che ha visto la propria impugnazione respinta integralmente, o dichiarata inammissibile o improcedibile, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato all’inizio. Si tratta di una sorta di ‘sanzione’ per aver intrapreso un’impugnazione infondata.
La Corte ha chiarito che tale raddoppio non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso. La logica è stringente: la norma sanziona l’esito negativo di un giudizio di impugnazione definito nel merito o con una pronuncia che ne attesta la grave irregolarità (inammissibilità/improcedibilità). L’estinzione, invece, è un evento neutro che impedisce alla Corte di valutare la fondatezza del ricorso. Mancando il presupposto – ossia una pronuncia di rigetto, inammissibilità o improcedibilità – viene meno anche l’obbligo del pagamento aggiuntivo.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per avvocati e assistiti
Questa ordinanza conferma un importante principio di strategia processuale. Per un ricorrente che, dopo aver presentato appello, si renda conto delle scarse probabilità di successo, la rinuncia al ricorso si rivela uno strumento efficace non solo per porre fine alla lite, ma anche per contenere i costi. Rinunciare tempestivamente, prima che la controparte si costituisca e prima della decisione della Corte, permette di evitare sia la condanna alle spese legali avversarie sia, soprattutto, il raddoppio del contributo unificato. Si tratta di una scelta che richiede un’attenta valutazione del rapporto costi-benefici e che può rappresentare la soluzione più razionale per chiudere definitivamente una controversia.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
Il giudizio viene dichiarato estinto, il che significa che il processo si conclude senza che la Corte si pronunci sulla fondatezza o meno dell’impugnazione.
In caso di rinuncia al ricorso, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto in caso di rigetto o inammissibilità, non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia.
Cosa accade alle spese legali se la controparte non si è costituita in giudizio?
Se la parte contro cui è stato presentato il ricorso non ha svolto attività difensiva (non si è costituita), la Corte non emette alcuna pronuncia sulla condanna alle spese legali a suo favore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 34374 Anno 2019
Civile Ord. Sez. 6 Num. 34374 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso 24902 – 2018 R.G. proposto da:
COGNOME – c.f. CODICE_FISCALE – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO
RICORRENTE
contro
COGNOME – c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO
avverso il decreto della corte d’appello di Roma n. 2017 dei 29.1/20.2.2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 dal consigliere dott. NOME COGNOME preso atto che NOME COGNOME ha depositato in data 10.9.2019 rituale rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. al so; ricor
dato atto che NOME COGNOME è rimasto intimato;
ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;
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dato atto inoltre che NOME COGNOME non ha svolto difese, sicché nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta; dato atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore impo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legitt introdotto con il ricorso proposto da NOME COGNOME ed iscritto al n. 24902 2018 R.G.;
dà atto che non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore impo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.p.r..