Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10929/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente ricorrente incidentale-
avverso sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3540/2021 depositata il 6.12.2021, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.4.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto dinanzi al T ribunale di Milano un’azione di accertamento negativo del diritto della Regione Lombardia di recuperare, mediante compensazione, una parte degli aiuti comunitari versati in suo favore nell’anno 2015 in base al calcolo fatto da RAGIONE_SOCIALE ai sensi del Regolamento UE n. 1307 del 2013 e del D.M. Politiche Agricole 18/11/2014 n. 6513, per le imprese in zone svantaggiate e ha chiesto inoltre la condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente compensato.
La Regione Lombardia ha resistito nel merito, proponendo in via preliminare eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale ha accolto la domanda e ha dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC per il 2015 per complessivi € 9.101,03 e ha dichiarato illegittima la disposta compensazione.
L’appello proposto dalla Regione Lombardia è stato accolto dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 6.12.2021, che ha rigettato le domande della RAGIONE_SOCIALE e l’ha condannata a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, con atto notificato il 3.5.2022, svolgendo tredici motivi.
Con atto notificato il 13.6.2022 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la Regione Lombardia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria
impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado, quanto al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, spettando la giurisdizione al giudice amministrativo.
La NOME ha proposto controricorso per resistere al ricorso incidentale avversario.
In data 2.4.2024 la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso formulando le seguenti osservazioni:
« Nel presente giudizio è stata impugnata una sentenza della Corte d’Appello di Milano analoga a quelle oggetto dei ricorsi R.G. 29425/2021 e 29431/2021 rispettivamente decisi dalle Sezioni Unite di questa Corte con le recenti sentenze nn. 31730/2023 e 31738/2023, che hanno respinto i ricorsi principali dei produttori ricorrenti nonché quelli incidentali di Regione Lombardia in punto di giurisdizione, compensando le spese in ragione della complessità delle questioni decise. La ditta ricorrente principale nel presente giudizio, preso atto del suddetto orientamento, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia con il presente atto, alla propria impugnazione; a tal fine la dichiarazione è espressa dal difensore in forza di poteri ad esso conferiti con la procura unita al ricorso introduttivo, già prevedente il potere di rinuncia, ed occorrendo altresì con procura speciale unita al presente atto. Quanto alle spese di giudizio, la ditta qui assistita, facendo presente che il ricorso principale introduttivo del presente grado è stato proposto prima delle decisioni delle Sezioni Unite sopra richiamate, chiede che la Sezione, conformandosi all’indirizzo delle medesime decisioni sul punto, voglia dichiarare la loro compensazione in ragione della complessità delle questioni all’origine del contenzioso. »
A sua volta la Regione Lombardia ha depositato memoria assumendo la sopravvenuta inefficacia del proprio ricorso incidentale condizionato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto in seguito alla rituale rinuncia al ricorso principale formulata dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso incidentale ha natura condizionata e diviene automaticamente inefficace.
L’art.391 c.p.c. attribuisce alla Corte un potere discrezionale, che nella specie va esercitato con la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto della complessità delle questioni di rilievo nomofilattico, puntualmente rilevanti anche nel presente giudizio, risolte dalle Sezioni Unite solo in corso di giudizio con le sentenze n. 31730 e 31738 del 2023; la compensazione, del resto, è stata disposta anche dalle Sezioni Unite con le due pronunce citate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13.
Infatti la norma citata, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (Sez. 3, n. 34025 del 5.12.2023; Sez. 6 – 1, n. 23175 del 12.11.2015).
Non sussistono i presupposti per la misura anche in relazione al ricorso incidentale condizionato divenuto inefficace.
P.Q.M.
La Corte
dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione