Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8363 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17647/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato, in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende
– controricorrente –
avverso il PROVVEDIMENTO del TRIBUNALE di LECCE n. 4677/2018 depositato il 04/08/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso .
RILEVATO CHE :
NOME COGNOME ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Lecce, Sez. Feriale, f.f. dr. NOME COGNOME emesso con indicazione di proc, n. 4677/2018 sub 11 datato 4 agosto 2023, comunicato l’8 agosto 2023 e avverso l’ordinanza 11 agosto 2023 comunicata l’11 agosto 2023, emess a dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nella funzione di giudice assegnatario del giudizio civile di merito n. 4677/2018 rg Trib. Lecce, e nella funzione di Presidente della sezione Feriale del Tribunale di Lecce per soli 8 gg. con cui ha attribuito al AVV_NOTAIO della sezione feriale del Tribunale di Lecce la funzione di AVV_NOTAIO competente per delibare il ricorso 3 agosto 2023 ex art.669quater c.p.c. fissando, l’udienza 29 agosto 2023 dinanzi alla sezione feriale del Tribunale di Lecce, nella persona del AVV_NOTAIO dr. NOME.
Il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione nella persona del dottor NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del regolamento di competenza.
Ric. 2023 n. 17647 sez. S2 – ad. 14/02/2024
I controricorrenti in prossimità dell’udienza ha nno depositato memoria con la quale hanno insisto nella richiesta di rigetto del ricorso.
Il data 13 febbraio 2024 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO CHE:
La rinuncia risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c.
In ogni caso è anche atto idoneo a determinare l’estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473 – 01; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259, Rv. 625136 -01; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743, Rv. 640420 -01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019 -01;).
La rinuncia non risulta accettata dalla controparte, sicché il ricorrente deve essere condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo con unica determinazione del compenso spettante al difensore NOME COGNOME trattandosi di una sola opera difensiva con trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio suo e di NOME COGNOME in relazione alla tutela delle medesime posizioni giuridiche (vedi Sez. 6 – 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015, Rv. 635594 – 01). Va disposta la distrazione delle spese, come richiesto dal difensore AVV_NOTAIO.
La rinuncia e comunque la sopravvenienza della ragione di inammissibilità del ricorso determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Ric. 2023 n. 17647 sez. S2 – ad. 14/02/2024
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida complessivamente in euro 3000, più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione