Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 2233 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 2233 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/01/2024
Ricorso contro decisioni di Giudici speciali sul ricorso 825/2023 proposto da:
Provincia di Foggia, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME –RAGIONE_SOCIALE, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME;
-controricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 9697/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 04/11/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliere COGNOME NOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale conclude per il dichiararsi l’estinzione del giudizio.
Rilevato che:
la Provincia di Foggia ha proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibili i ricorsi di primo grado (proposti da RAGIONE_SOCIALE e altre Società operanti nel settore) e gli appelli proposti dalla Provincia di Foggia avverso le sentenze, n. 260/22 e n. 3580/22, con le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia aveva accolto i ricorsi, proposti dalle attuali controricorrenti, contro la
delibera del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021 recante ‘ regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale l.n.160/2019’ , nella parte relativa al canone per l’occupazione del sottosuolo con condotte e altre infrastrutture di rete necessarie a collegare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alla rete elettrica e tutti gli atti connessi;
l’RAGIONE_SOCIALE e altre sei società del settore hanno resistito con controricorso;
altro controricorso è stato depositato da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
i l ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod. proc. civ. alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la Provincia di Foggia ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
il P.G. ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio;
RAGIONE_SOCIALE e le altre sei Società, con lei controricorrenti, hanno depositato memoria con la quale, preso atto della rinuncia del ricorso, hanno insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il rigetto, con condanna, in ogni caso, della ricorrente alle spese.
Considerato che:
1.la ricorrente ha depositato, a mezzo del suo difensore a ciò espressamente autorizzato, atto di rinuncia al ricorso chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese legali;
la rinuncia è stata ritualmente comunicata , ai sensi dell’art.390 cod.proc.civ. a tutte le controparti le quali non hanno manifestato accettazione;
3 per giurisprudenza di questa Corte la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio che richiede, cioè, l’accettazione
Ric.2023 n. 825 SU-cc 24-10-2023
della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass.5 maggio 2011 n. 9857; Cass.26 febbraio 2015 n.3971) ma ha carattere recettizio, esigendo l’art.39 0 cod.proc.civ. che essa sia comunicata alle parti costituite (Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010 n.3876; Cass.31 gennaio 2013 n.2259);
quando alla rinuncia per cassazione non abbia fatto seguito l’accettazione della controparte , pur estinguendosi il processo, non opera l’art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 3971 del 26/02/2015; Cass.n.9484/2020);
ritiene il Collegio che, nel caso in esame, non ricorrano circostanze idonee a derogare alla regola generale della condanna alle spese essendo il ricorso inammissibile;
2.1 in ordine al primo motivo di ricorso -con il quale si è dedotta la violazione dell’art.133 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 ed eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per violazione del limite esterno con invasione nella sfera di giurisdizione del giudice ordinario- va, infatti, rilevato che, a norma dell’art. 5 cod. proc. civ., la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo;
nel caso in esame, lo ius superveniens che avrebbe fissato il canone normativo non determina, pertanto, lo spostamento della giurisdizione, che resta, quindi, individuata in base alla legge vigente al tempo della domanda introduttiva;
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Ric.2023 n. 825 SU-cc 24-10-2023
2.2 a eguale sanzione di inammissibilità soggiace il secondo motivo di ricorso con il quale la Provincia di Foggia ha dedotto un difetto di attribuzione con invasione da parte del giudice amministrativo del potere attribuito alla pubblica amministrazione laddove, secondo la prospettazione difensiva, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, si era sostituito a essa Provincia nella determinazione del canone unico patrimoniale.
Il mezzo è, invero, inammissibile perché non attiene alla giurisdizione risolvendosi, in realtà e nella sostanza, in una censura dell’interpretazione fornita dal Giudice amministrativo della norma sopravvenuta e, quindi, dell’esplicazione interna del potere giurisdizionale a tale giudice devoluto.
Il Consiglio di Stato, infatti, ritenuto applicabile al caso sottoposto al suo esame, l’art. 4, comma 14 quinquies del d. l. n. 146 del 2021(norma avente natura interpretativa), ha rilevato che fosse venuto meno l’interesse a ricorrere delle Società, con conseguente improcedibilità dell’appello. Così statuendo il Giudice amministrativo di appello si è contenuto entro i limiti interni della propria giurisdizione, limitando il proprio sindacato alla sussistenza dei presupposti processuali necessari a giungere a una pronuncia sul ricorso.
In ipotesi similari, queste Sezioni Unite hanno già espresso il principio, cui si ritiene dare continuità, secondo cui <> (v. Cass. Sez. U. 4 ottobre 2019 n. 475; Cass. Sez. U 14 gennaio 2015 n.475; Cass. Sez. U., 8 febbraio 2013, n.3037; id. 16 aprile 2012 n. 5942);
3 in conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con condanna della ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Condanna la ricorrente, in persona del Presidente pro tempore, alla refusione in favore delle parti controricorrenti delle spese che liquida, per ciascun gruppo, in euro 3.200,00, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 ottobre