Rinuncia al Ricorso: Come e Perché si Estingue un Giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale decisivo che consente alla parte che ha impugnato una sentenza di porre fine volontariamente al giudizio. Questa scelta comporta l’estinzione del processo, impedendo alla Corte di pronunciarsi sul merito della controversia. Un recente decreto della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di analizzare i presupposti e gli effetti di questo atto, regolato dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
I Fatti del Caso
Un cittadino, dopo aver subito una decisione sfavorevole dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione contro una nota compagnia di assicurazioni e un altro soggetto privato. Tuttavia, in una fase successiva del procedimento, lo stesso ricorrente ha manifestato la volontà di non proseguire con l’impugnazione, presentando una formale dichiarazione di rinuncia.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha svolto un controllo puramente procedurale. Il suo compito non era quello di entrare nel merito della disputa originaria, ma di verificare che l’atto di rinuncia fosse stato compiuto nel rispetto delle forme e dei requisiti previsti dalla legge, in particolare dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile.
Una volta accertata la regolarità della rinuncia, la Suprema Corte ha emesso un decreto con cui ha dichiarato formalmente l’estinzione del giudizio. Questo significa che il processo si è concluso definitivamente, senza alcuna valutazione sulle ragioni delle parti. La sentenza della Corte d’Appello, contro cui era stato proposto il ricorso, è diventata così definitiva.
Le Motivazioni
La motivazione alla base del decreto è estremamente sintetica e di natura prettamente processuale. La Corte ha semplicemente constatato che la rinuncia presentata dal ricorrente possedeva tutti i requisiti formali richiesti dalla normativa. L’articolo 391 del c.p.c., nella sua versione aggiornata, prevede infatti che in caso di rinuncia regolare, l’estinzione del giudizio possa essere dichiarata con un semplice decreto del Presidente. Un altro punto rilevante riguarda la statuizione sulle spese legali. La Corte ha disposto che nulla fosse dovuto per le spese, motivando tale decisione con lo stato di indefensio delle parti intimate. Poiché queste ultime non si erano costituite in giudizio per difendersi, non avevano sostenuto costi legali per questa fase processuale e, pertanto, non avevano diritto ad alcun rimborso.
Conclusioni
Il decreto in esame evidenzia la natura dispositiva del processo civile, dove le parti hanno il potere di iniziare ma anche di terminare una controversia. La rinuncia al ricorso è l’espressione massima di questo potere: una scelta strategica che può derivare da un accordo transattivo raggiunto privatamente, da una rivalutazione delle possibilità di successo o da altre considerazioni personali. La conseguenza diretta è l’estinzione del processo, una soluzione che garantisce certezza e rapidità, consolidando la decisione del grado precedente e ponendo fine alla lite in modo irrevocabile.
Cosa succede quando una parte rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio si estingue. Ciò significa che il processo si chiude definitivamente senza che la Corte emetta una sentenza sul merito della questione, e la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali requisiti deve avere la rinuncia al ricorso per essere valida?
Secondo il decreto, la rinuncia deve possedere i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 del codice di procedura civile, che ne disciplinano le modalità e la forma per garantirne la validità formale.
Come si decide sulle spese legali in caso di rinuncia e mancata costituzione delle altre parti?
Se le altre parti (intimati) non si sono costituite in giudizio per difendersi (stato di ‘indefensio’), la Corte non emette alcuna statuizione sulle spese, poiché queste parti non hanno sostenuto costi legali da rimborsare.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22671 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 3 Num. 22671 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 05/08/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 12774/2024 R.G. proposto da: COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE LA MARCA COGNOME
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA n.137/2024 depositata il 27/03/2024.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’ indefensio delle parti intimate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/08/2025.