Rinuncia al ricorso in Cassazione: effetti su spese e contributo unificato
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente alla parte che ha impugnato una decisione di porre fine volontariamente al giudizio. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce in modo netto le conseguenze di tale scelta, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione delle spese legali e l’obbligo di versamento del doppio contributo unificato. Analizziamo la decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dall’impugnazione di una sentenza della Corte d’Appello da parte di un cittadino nei confronti di un noto istituto di credito. Il cittadino aveva proposto ricorso per cassazione, al quale la società bancaria aveva resistito depositando un controricorso. Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, il ricorrente depositava un atto formale con cui dichiarava di rinunciare al proprio ricorso. Cruciale, in questo contesto, è stato il fatto che la banca, in qualità di controricorrente, ha formalmente accettato tale rinuncia.
La Decisione della Corte e le conseguenze della rinuncia al ricorso
Preso atto della ritualità della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La parte più interessante della pronuncia, però, risiede nelle statuizioni accessorie, che definiscono il regime delle spese e del contributo unificato.
Le motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su due principi cardine della procedura civile in materia di rinuncia.
In primo luogo, riguardo alle spese di giudizio, i giudici hanno stabilito che nulla dovesse essere disposto. Il motivo è semplice e logico: l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente preclude una pronuncia sulle spese. In sostanza, l’accordo tra le parti sulla chiusura del processo neutralizza la necessità di una statuizione del giudice su chi debba sostenere i costi legali della controparte.
In secondo luogo, e con implicazioni economiche rilevanti, la Corte ha chiarito che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, il cosiddetto “doppio contributo”. Quest’ultimo è previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico sulle spese di giustizia, come sanzione processuale in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione. La Corte, richiamando un proprio precedente consolidato (Cass. n. 23175/2015), ha ribadito che la rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste categorie. L’estinzione del giudizio per rinuncia è un esito diverso e non comporta l’applicazione di questa misura sanzionatoria.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre una guida chiara per le parti processuali che valutano la possibilità di chiudere un contenzioso in Cassazione. La rinuncia al ricorso, se accettata, porta all’estinzione del giudizio senza alcuna condanna alle spese e, soprattutto, senza il rischio di dover pagare il raddoppio del contributo unificato. Questa pronuncia conferma un orientamento che favorisce le soluzioni consensuali delle liti, alleggerendo le conseguenze economiche per la parte che decide di abbandonare l’impugnazione.
Cosa succede se si rinuncia al ricorso in Cassazione e la controparte accetta?
Il giudizio viene dichiarato estinto, ovvero si chiude anticipatamente senza che la Corte si pronunci sul merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, il rinunciante deve pagare le spese legali della controparte?
No, secondo l’ordinanza, l’accettazione della rinuncia impedisce al giudice di emettere una pronuncia sulla ripartizione delle spese di giudizio.
La rinuncia al ricorso comporta il pagamento del doppio del contributo unificato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la misura del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5689 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5689 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7815/2021 R.G. proposto da : COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA COGNOME NOME COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1354/2020 depositata il 19/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Ritenuto che:
NOME COGNOME ha impugnato per cassazione sulla base di cinque motiva la sentenza della Corte di appello di Palermo del 19.9.2020 nr 1534 con cui era stato rigettato il gravame proposto nei confronti di Unicredit s.p.a.
Quest’ultima ha resistito con controricorso.
Con atto depositato in data 31.1.2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti dando atto dell’accettazione di detta rinuncia da parte della controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio va dichiarato estinto attesa la ritualità della rinuncia al ricorso.
Nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente.
Non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, di cui all’art. 13, comma 1 quater, t.u. spese giust., poiché tale misura non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 12 novembre 2015, n. 23175).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così deciso in Roma 26.2.2025