Rinuncia al ricorso in Cassazione: Guida all’estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso rappresenta un istituto fondamentale del diritto processuale civile, che consente di porre fine a una controversia in modo efficiente e consensuale. Questo strumento si rivela particolarmente utile quando le parti, dopo aver intrapreso un percorso giudiziario, raggiungono un accordo o quando una di esse valuta che non sia più strategico proseguire l’azione legale. Un recente decreto della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come opera questo meccanismo, illustrando le conseguenze procedurali, in particolare l’estinzione del giudizio e la gestione delle spese legali.
I Fatti del Caso: Una Controversia tra Cooperative
La vicenda processuale trae origine da una controversia tra due società cooperative. Una delle due, insoddisfatta della decisione emessa dalla Corte d’Appello, aveva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, in una fase successiva, la stessa società ricorrente ha cambiato strategia, decidendo di presentare un atto formale di rinuncia al ricorso.
L’elemento chiave che ha determinato l’esito del procedimento è stata la reazione della controparte. La società controricorrente, anziché opporsi o rimanere inerte, ha formalmente accettato la rinuncia presentata dall’avversario. Questo atto di accettazione ha spianato la strada per una rapida conclusione del giudizio.
La Decisione della Corte e la rinuncia al ricorso
Preso atto della rinuncia della parte ricorrente e della contestuale accettazione della parte controricorrente, la Corte di Cassazione ha emesso un decreto con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio. È importante sottolineare che tale provvedimento non entra nel merito della questione originaria, ma si limita a certificare la fine del processo a seguito della volontà concorde delle parti di non proseguirlo. La sentenza della Corte d’Appello, oggetto del ricorso, è così diventata definitiva.
Nessuna Decisione sulle Spese Legali
Un aspetto cruciale del decreto riguarda le spese legali. La Corte ha stabilito che “nulla va statuito sulle spese”. Questa decisione, che a prima vista potrebbe sorprendere, è una diretta conseguenza dell’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente. In assenza di tale accettazione, la regola generale prevederebbe la condanna del rinunciante al pagamento delle spese. L’accettazione, invece, modifica questo scenario, implicando spesso un accordo extragiudiziale tra le parti che regola anche l’aspetto economico.
Le Motivazioni: L’applicazione degli articoli 390 e 391 c.p.c.
La decisione della Suprema Corte si fonda su una rigorosa applicazione del Codice di Procedura Civile. In particolare, il decreto fa riferimento agli articoli 390 e 391 c.p.c.
L’articolo 390 c.p.c. disciplina le modalità con cui la rinuncia al ricorso deve essere effettuata, richiedendo un atto formale notificato alle altre parti o una dichiarazione resa in udienza. L’articolo 391 c.p.c., come modificato dalla Legge n. 197 del 2016, stabilisce le conseguenze della rinuncia. Prevede che, se la controparte accetta la rinuncia, il giudice dichiara l’estinzione del processo con un semplice decreto, senza disporre sulle spese. Questa semplificazione procedurale, introdotta con la riforma, mira a rendere più celere la definizione dei giudizi in cui le parti hanno trovato un’intesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della rinuncia al ricorso
Il decreto in esame evidenzia l’importanza strategica della rinuncia al ricorso come strumento per la gestione efficiente del contenzioso. Per le parti, questa opzione consente di chiudere definitivamente una lite, evitando i costi e le incertezze di un giudizio di legittimità. La sentenza impugnata diventa inattaccabile, fornendo certezza giuridica.
Dal punto di vista economico, l’accettazione della rinuncia è fondamentale. Evita una condanna automatica alle spese per il rinunciante e suggerisce l’esistenza di un accordo complessivo che ha soddisfatto gli interessi di entrambe le parti. Per gli avvocati, conoscere a fondo questo meccanismo è essenziale per consigliare al meglio i propri clienti, proponendo soluzioni che possano portare a una risoluzione concordata e vantaggiosa del conflitto, anche nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede quando la parte che ha presentato un ricorso in Cassazione decide di ritirarlo e la controparte accetta?
Il giudizio di Cassazione si estingue, ovvero si conclude senza una decisione nel merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa quindi definitivo.
Perché la Corte non ha deciso sulla ripartizione delle spese legali in questo caso?
Poiché la parte controricorrente ha formalmente accettato la rinuncia al ricorso, la legge (art. 391 c.p.c.) prevede che non si debba decidere sulle spese, che restano a carico di chi le ha sostenute, salvo diverso accordo tra le parti.
Quali sono i riferimenti normativi che disciplinano l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso?
La procedura è regolata principalmente dagli articoli 390 e 391 del Codice di Procedura Civile, quest’ultimo come modificato dalla Legge n. 197 del 2016, che ha semplificato il processo di estinzione in caso di accordo tra le parti.
Testo del provvedimento
Decreto di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19619 Anno 2025
Civile Decr. Sez. 1 Num. 19619 Anno 2025
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 16/07/2025
DECRETO
sul ricorso iscritto al n. 34848/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA LARGO GIBILMANNAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n.2514/2019 depositata il 15/04/2019.
letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016;
che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 16/07/2025