Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8262 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8512/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
-Ricorrente –
Contro
NOME, NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che li rappresenta e difende
-Controricorrenti –
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende; COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, pres so lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende; COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende; COGNOME
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende
– Controricorrenti e Ricorrenti incidentali nonché contro
NOME
-Intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 550/2021 depositata il 22/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale in data 15/18.3.2021 RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la parziale cassazione della sentenza n. 550/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma in data 22/01/2021 all’esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2300/2016.
Il ricorso, rubricato con n. 8512/2021 R.G., è stato fissato per la Camera di Consiglio in data 8/01/2024.
A mezzo PEC in data 04/10/2022, con regolare attestazione di conformità, il difensore di RAGIONE_SOCIALE, in proprio e nella qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, ha comunicato ai difensori delle controparti (AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) di rinunciare al ricorso per cassazione sopra indicato, con compensazione delle spese di giudizio.
A tale rinuncia hanno aderito le controparti costituite con l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, e cioè NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
I documenti menzionati nei punti che precedono sono stati depositati dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO presso la cancelleria della Suprema Corte in data 08/11/2023.
La rinuncia di cui al punto 3 che precede non è stata invece accettata dalle parti assistite dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese fra la parte ricorrente e i controricorrenti assistiti dall’AVV_NOTAIO, mentre vanno liquidate le spese di lite in favore dei controricorrenti assistiti dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorso incidentale condizionato proposto dai resistenti assistiti dall’AVV_NOTAIO, stante la rinuncia al ricorso principale, risulta carente di interesse, sicché va dichiarato assorbito.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia della ricorrente principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. Compensate le spese fra le altre parti, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore di NOME COGNOME e NOME e NOME COGNOME, liquidandole in euro 2.800,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 08/01/2024.