Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3772 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3772 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in INDIRIZZO (c.f. e partita i.v.a. P_IVA), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Arch. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio del Prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE – p.e.c. EMAIL), che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli avvocati NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -p.e.c. NOME EMAIL), NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL) e NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE -p.e.c. EMAIL), come da procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO), INDIRIZZO, in persona del AVV_NOTAIO straordinario AVV_NOTAIO COGNOME, legale rappresentante pro tempore, giusta delibera n. 230 del 23.12.2021 (doc. 4), rappresentata e difesa in via disgiunta dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO (C.F.
CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC: EMAIL), entrambi di RAGIONE_SOCIALE, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO EMAIL e con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CLC CODICE_FISCALE), in virtù di procura che si notifica e si dimette unitamente al controricorso, cui si riferisce e di cui è parte integrante, ex art. 83 c.p.c., su file separato.
Controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA).
Intimata
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n° 2009 depositata il 3 agosto 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando quattro motivi di ricorso.
Con atto depositato il 19 gennaio 2026 la ricorrente ha rinunciato al ricorso a spese compensate.
Con atto depositato l’11 febbraio 2026 la resistente costituita, RAGIONE_SOCIALE, ha accettato tale rinuncia, sempre a spese compensate.
Considerato che :
RAGIONE_SOCIALE non si è costituita nella presente sede processuale e non ha alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla sulle spese. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater , del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 18 febbraio 2026, nella camera di consiglio della prima sezione.
Il presidente NOME COGNOME