Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22022 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22022 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
sul ricorso 18699/2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende
–
ricorrente – contro
REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1843/2022 depositata il 30/05/2022;
udita la relazione della causa svolta all’adunanza non partecipata del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che con l’epigrafata sentenza la Corte d’Appello di Milano, ha accolto l’appello proposto dalla Regione Lombardia avverso la decisione che in primo grado, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME, aveva dichiarato non dovuta la restituzione parziale degli aiuti PAC erogati all’istante negli anni 2015 e 2016.
Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte del soccombente e che nel giudizio così incardinato ha resistito la Regione Lombardia con controricorso.
Considerato che con atto depositato in cancelleria il 4.4.2024, sottoscritto digitalmente dal procuratore della parte, a tal fine legittimato in forza dei poteri conferiti con procura speciale rilasciata il 2.4.2024, il COGNOME ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell’art. 390 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese.
Ritenuto che, pertanto, attesa la comunicazione della rinuncia alla controparte, occorra dichiarare l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese a mente dell’art. 391 cod. proc. civ.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia a spese compensate.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 23.04.2024.
Il AVV_NOTAIO COGNOME