Rinuncia al ricorso e chiusura del processo in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta una facoltà processuale fondamentale che permette alla parte ricorrente di interrompere il giudizio di legittimità prima che venga emessa una sentenza definitiva. Questo istituto, disciplinato dal Codice di Procedura Civile, garantisce flessibilità nella gestione del contenzioso, specialmente quando sopravvengono accordi stragiudiziali o valutazioni di opportunità che sconsigliano la prosecuzione della lite.
L’analisi dei fatti
Nel caso in esame, una società aveva impugnato una decisione di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione. Il procedimento era regolarmente iniziato, ma prima che la causa giungesse alla fase decisionale, i difensori della parte ricorrente hanno depositato una dichiarazione formale. In tale documento veniva esplicitata la volontà di non dare ulteriore seguito all’impugnazione. La validità di tale atto è stata verificata dai giudici, accertando che i legali fossero muniti di una procura speciale idonea a compiere tale specifica attività dispositiva.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di parte senza procedere all’esame dei motivi di ricorso. Quando viene presentata una rinuncia al ricorso valida e tempestiva, il collegio giudicante non ha altra scelta se non quella di dichiarare la fine del procedimento. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, seguendo il rito semplificato previsto per le ipotesi di estinzione del giudizio. Un aspetto rilevante ha riguardato la gestione delle spese di lite: non essendoci stata resistenza attiva da parte della società intimata, la Corte ha stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulla liquidazione dei compensi professionali.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla corretta applicazione dell’art. 390 del Codice di Procedura Civile. I giudici hanno rilevato che la rinuncia è stata sottoscritta da avvocati muniti di poteri speciali, requisito indispensabile affinché l’atto produca i suoi effetti tipici. La norma prevede infatti che la rinuncia determini l’estinzione del processo, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento sul merito della controversia. L’assorbimento di ogni altra questione preliminare deriva direttamente dalla natura della rinuncia, che agisce come un blocco procedurale insuperabile. Inoltre, il silenzio della parte intimata ha giustificato la compensazione di fatto delle spese, poiché non è stata ravvisata alcuna attività difensiva da rimborsare.
Le conclusioni
In conclusione, il provvedimento conferma che la rinuncia al ricorso è lo strumento principale per definire anticipatamente un giudizio in Cassazione. Le implicazioni pratiche per le aziende e i privati sono chiare: è possibile recedere da un’azione legale anche in fase avanzata, purché la volontà sia espressa formalmente e tramite difensori autorizzati. Questo meccanismo evita l’aggravio di costi processuali e permette di chiudere pendenze giudiziarie in modo rapido. La sentenza ribadisce inoltre che, in assenza di costituzione della controparte, il rinunciante non incorre nell’obbligo di rifondere le spese legali, rendendo l’uscita dal processo meno onerosa sotto il profilo economico.
Cosa accade se si rinuncia al ricorso in Cassazione?
La rinuncia determina l’estinzione immediata del giudizio, impedendo alla Corte di decidere sui motivi dell’impugnazione e chiudendo definitivamente il caso.
Quali requisiti deve avere l’avvocato per rinunciare agli atti?
Il difensore deve essere munito di una procura speciale che gli conferisca espressamente il potere di rinunciare al ricorso, altrimenti l’atto non è valido.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia?
Generalmente il rinunciante deve pagare le spese, ma se la controparte non ha svolto attività difensiva, la Corte può decidere di non disporre alcun rimborso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28674 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28674 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22850/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r. Zilio Luciano, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE,
-intimata- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di VICENZA n. 110/2019 depositata il 17.1.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che è pervenuta rinuncia al ricorso da parte degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, legali della Agentel, muniti di specifica procura anche per la rinuncia agli atti;
che la rinunzia determina l’estinzione del presente procedimento ex art. 390 c.p.c e che nulla va disposto per le spese in quanto la SOA é rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.10.2023