Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7081 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7081 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9962/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO , presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 287/2023 depositata il 21/02/2023 e notificata il 23/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME e tenuto conto delle conclusioni scritte del PG.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia pubblicata in data 21.2.2023, notificata il 23.2.2023,
con la quale era stato respinto l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Brescia, che aveva a sua volta respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, per € 115.290,00 oltre accessori e spese.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Fissata adunanza camerale per la discussione del ricorso al 7.5.2025, il PG ha depositato requisitoria in data 26.3.2025, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso articolato; dopo le conclusioni del PG e prima dello svolgimento dell’adunanza l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato nel PCT atto di rinuncia, dando atto di un intervenuto accordo transattivo tra le parti comprendente l’abbandono del giudizio di legittimità a spese compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’atto di rinuncia, sottoscritto dai difensori nel rispetto del disposto dell’art. 390 co 2 c.p.c., è intervenuto il 1822/4/2025, prima della data dell’adunanza fissata per la decisione del ricorso: è pertanto rispettato anche il disposto dell’art. 390 co 1 c.p.c., nel testo attuale essendo stato il ricorso iscritto a ruolo nel maggio 2023 -che ha eliminato la previsione di efficacia preclusiva per la rinuncia alle conclusioni scritte del PG, notificate, anche nelle ipotesi di cui all’art. 380 ter c.p.c. (non ricorrenti comunque nel caso di specie)-, e può farsi luogo alla declaratoria di estinzione del processo.
Non vi è adesione alla rinuncia da parte dello RAGIONE_SOCIALE, perché l’AVV_NOTAIO, che l ‘ ha sottoscritta per accettazione, non risulta specificamente munito del relativo potere nella procura rilasciata per il giudizio di legittimità.
Si ritiene vi siano comunque i presupposti per nulla disporre a carico della ricorrente in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità: sul punto, l’AVV_NOTAIO non ha comunque sollevato rilievi -che avrebbero potuto essere svolti nell’espletamento dell’incarico difensivo, indipendentemente dall’accettazione della rinuncia-.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13 DPR n. 115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile o improcedibile, o sia stata respinta nel merito: l’ipotesi dell’estinzione per rinuncia della stessa parte che ha proposto il ricorso per cassazione non è quindi prevista, né appare assimilabile alle situazioni correlate alle pronunce disciplinate.
P . Q . M .
La Corte dichiara estinto il processo per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 7.5.2025.
Il Presidente NOME COGNOME