Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28322 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28322 Anno 2023
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
ingiuntivo
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
Ud.26.9.2023 CC
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
rel. AVV_NOTAIO –
R.G.N 15561/2020
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. –
Rep.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 15561/2020 proposto NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso, giusta procura in atti , dall’AVV_NOTAIO,
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza nr. 4750/2019 della Corte di Appello di Napoli depositata in data 20/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
1 Con sentenza del 20/09/2019, la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che, pronunciandosi in grado di appello, in parziale accoglimento de ll’impugnazione , aveva condannato NOME COGNOME al pagamento in favore di NOME COGNOME della minor somma , rispetto a quella originariamente azionata da quest’ultima con il ricorso per decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Portici opposto dal ricorrente, di € 3.447,97.
2 Ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME affidandosi ad un unico motivo; NOME COGNOME non ha svolto attività difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 7,8,9 , 34,35, 36 46, 50 , 353, 354 in relazione agli artt. 360 1 comma nr 2 e 3 cpc.
NOME COGNOME ha, in data 31/8/2023, depositato atto di rinuncia al ricorso per Cassazione personalmente sottoscritto e notificato alla intimata controparte
2.1 Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese, atteso il mancato compimento di attività difensiva da parte di NOME COGNOME.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).
Dichiara estinto il processo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2023