Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22438 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22438 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 8465 del ruolo generale dell’anno 2023
, proposto da
Azienda RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME (impresa individuale) con sede in Breno (BS), INDIRIZZOINDIRIZZO, C.F. CODICE_FISCALE impresa rappresentata e difesa, come da procura speciale unita al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME con studio in Milano INDIRIZZO (C.F. CODICE_FISCALE -fax: NUMERO_TELEFONO; pec EMAIL) presso il quale elegge domicilio.
Ricorrente
contro
Regione Lombardia (P.I. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. NOME COGNOME, con sede in Milano, INDIRIZZO rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al presente atto e di deliberazione della Giunta regionale n. XII/245 dell’8.5.2023, assunta ai sensi lett. g) dello Statuto, dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. RLN CODICE_FISCALE pec: EMAIL) e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE – pec: NUMERO_TELEFONO con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME (C.F. FRL CODICE_FISCALE
CODICE_FISCALE pec EMAIL) in Roma INDIRIZZO (fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente e ricorrente incidentale
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n° 3247 depositata il 17 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che :
Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando nove motivi;
Con atto del 13 marzo 2025, al quale la controricorrente ha aderito, il ricorrente ha rinunciato al ricorso.
Considerato che :
Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
Non occorre provvedere sulle spese.
Il ricorso incidentale condizionato è assorbito.
Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.
p.q.m.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Così deciso in Roma il 23 aprile 2025, nella camera di consi-