Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando l’Accettazione Non Serve Più
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti delle nuove norme procedurali sulla rinuncia al ricorso, stabilendo che, in determinate circostanze, l’accettazione della controparte non è più un requisito necessario per l’estinzione del giudizio. Questa decisione semplifica notevolmente l’iter di chiusura di un contenzioso e ha importanti riflessi sulla gestione dei ricorsi incidentali condizionati.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine dal ricorso per cassazione presentato da una nota compagnia di assicurazioni contro una sentenza della Corte d’Appello. A tale iniziativa si opponeva una società di servizi postali, la quale non solo depositava un controricorso per difendersi, ma proponeva anche un ricorso incidentale di tipo condizionato. Quest’ultimo è uno strumento difensivo che acquista efficacia solo se il ricorso principale viene accolto.
In una fase successiva del procedimento, la compagnia assicuratrice, prendendo atto di nuovi orientamenti giurisprudenziali formatisi sull’argomento oggetto del contendere, decideva di fare un passo indietro, depositando un atto di rinuncia al ricorso principale. Pur avendo informato la controparte della sua intenzione, non otteneva da questa un’adesione formale alla rinuncia.
La Decisione della Corte e la rinuncia al ricorso
Nonostante la mancata accettazione da parte della società di servizi postali, la Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione si fonda sull’applicazione delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022 (nota come Riforma Cartabia) all’articolo 390 del codice di procedura civile.
La Corte ha inoltre stabilito che, a seguito dell’estinzione del ricorso principale, anche il ricorso incidentale condizionato dovesse considerarsi ‘assorbito’, perdendo di fatto la sua ragion d’essere. Infine, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione ed applicazione delle nuove regole procedurali. I giudici hanno specificato che, sebbene il procedimento fosse stato avviato prima del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore di molte norme della riforma), la nuova disciplina sulla rinuncia al ricorso è applicabile poiché l’udienza di trattazione non era stata ancora fissata al momento del deposito della rinuncia.
Il nuovo testo dell’art. 390, terzo comma, c.p.c. stabilisce che la rinuncia produce i suoi effetti – e quindi l’estinzione del giudizio – con il semplice deposito dell’atto in cancelleria. L’accettazione della controparte non è più una condizione di efficacia. Questo segna un cambiamento significativo rispetto al passato, snellendo la procedura.
L’estinzione del ricorso principale ha un effetto a cascata sul ricorso incidentale condizionato. Essendo la sua efficacia subordinata all’esame del ricorso principale, la sua estinzione preventiva lo priva di ogni scopo, rendendolo di fatto assorbito. Non vi è quindi necessità per la Corte di pronunciarsi su di esso.
Infine, la scelta di compensare le spese legali è stata motivata da due fattori principali: primo, l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati al momento della proposizione del ricorso, che giustificava l’iniziativa della ricorrente; secondo, il corretto comportamento processuale della stessa, che ha prontamente rinunciato all’azione una volta chiaritosi il quadro giurisprudenziale, evitando un’inutile prosecuzione del giudizio.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante chiave di lettura delle nuove norme sulla rinuncia al ricorso in Cassazione. Si conferma la volontà del legislatore di semplificare gli adempimenti processuali e di favorire la celere definizione dei giudizi. Per gli avvocati e le parti, ciò significa che la decisione di rinunciare a un ricorso può essere attuata in modo più rapido ed efficace, senza dipendere dal consenso della controparte. La decisione sulla compensazione delle spese, inoltre, premia il comportamento processuale leale e collaborativo, incentivando le parti a riconsiderare le proprie posizioni alla luce dell’evoluzione del diritto vivente.
Dopo le recenti riforme, la rinuncia al ricorso per cassazione richiede sempre l’accettazione della controparte?
No. Secondo la nuova formulazione dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., per i procedimenti in cui l’udienza non è ancora stata fissata, è sufficiente il solo deposito dell’atto di rinuncia per determinare l’estinzione del giudizio, senza che sia necessaria l’accettazione della controparte.
Cosa succede al ricorso incidentale condizionato se il ricorso principale viene dichiarato estinto per rinuncia?
Il ricorso incidentale condizionato viene assorbito. Poiché la sua efficacia è subordinata all’esame del ricorso principale, l’estinzione di quest’ultimo lo rende privo di oggetto e la Corte non deve più pronunciarsi su di esso.
Perché la Corte ha deciso di compensare le spese processuali in questo caso?
La Corte ha compensato le spese per due ragioni: in primo luogo, ha riconosciuto che al momento della proposizione del ricorso gli orientamenti giurisprudenziali sul tema non erano consolidati; in secondo luogo, ha valutato positivamente il corretto atteggiamento processuale della parte ricorrente, che ha rinunciato al ricorso non appena il quadro legale si è chiarito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25428 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25428 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19494/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente
e
ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 1495/2021 depositata il 18/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d ‘appello di Venezia n. 1495/2021;
l’intimata RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso e ha proposto a sua volta un ricorso incidentale condizionato;
la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso principale, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio attesi gli orientamenti giurisprudenziali successivamente formati sul tema; ha dichiarato altresì di avere ‘ informato la controparte con richiesta di adesione ‘ ;
non risulta l’adesione alla rinuncia
.
Considerato che:
la rinuncia è stata presentata in relazione a un procedimento introdotto prima del 1° gennaio 2023 per il quale tuttavia l’adunanza a quel momento non era stata ancora fissata;
ne deriva che la rinuncia è rituale poiché ai suoi fini è oggi sufficiente il solo deposito dell’atto (art. 390, terzo comma, cod. proc. civ. nel testo conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022);
ne segue che il giudizio va dichiarato estinto e che non è di ostacolo all’estinzione il fatto che la controparte ha proposto un ricorso incidentale condizionato;
infatti la dichiarazione di estinzione del giudizio concernente il ricorso per cassazione proposto in via principale, per avvenuta rinuncia allo stesso, determina che non deve provvedersi sul ricorso incidentale condizionato, il quale invero resta assorbito;
le spese processuali possono essere compensate, considerata l’esistenza di orientamenti non consolidati al momento della proposizione del ricorso e il corretto atteggiamento processuale assunto dalla ricorrente come base della rinuncia;
La Corte dichiara estinto il ricorso principale, assorbito l’ incidentale condizionato, e compensa le spese processuali.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 19