Rinuncia al ricorso: la parola fine al giudizio in Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta una modalità di estinzione del processo civile che si verifica quando la parte che ha proposto l’impugnazione decide di non proseguire l’azione legale. Questa scelta, spesso frutto di accordi stragiudiziali o valutazioni di opportunità, permette di chiudere il contenzioso prima che la Suprema Corte entri nel merito della questione.
La procedura di rinuncia al ricorso in Cassazione
Il codice di procedura civile prevede un iter specifico per formalizzare la volontà di abbandonare il giudizio. Nel caso in esame, i ricorrenti hanno depositato telematicamente l’atto di rinuncia, manifestando chiaramente l’intenzione di non dare seguito all’impugnazione precedentemente proposta contro una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa.
Il ruolo dell’accettazione della controparte
Affinché la rinuncia produca i suoi effetti pieni, specialmente in merito alla regolazione delle spese, è fondamentale l’accettazione della controparte. La procedura concorsuale coinvolta ha risposto positivamente alla rinuncia, confermando la volontà comune di porre fine alla lite. Questo scambio di atti telematici garantisce la certezza del diritto e la rapidità nella definizione della pendenza giudiziaria.
Effetti della rinuncia al ricorso sulle spese
Uno degli aspetti più rilevanti della chiusura anticipata del giudizio riguarda la ripartizione dei costi legali. Quando vi è un accordo tra le parti, come avvenuto in questa fattispecie, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi, senza che vi sia una condanna al rimborso in favore del vincitore, dato che il giudizio non giunge a una sentenza di merito.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda esclusivamente sul dato processuale della concorde volontà delle parti. Ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso, una volta regolarmente notificata e accettata, priva il giudice del potere-dovere di decidere sulla controversia. La Corte ha verificato la regolarità formale degli atti depositati telematicamente, riscontrando la piena validità della rinuncia e della successiva accettazione da parte della società controricorrente. Tale meccanismo assicura che il processo non prosegua inutilmente quando l’interesse delle parti alla decisione è venuto meno.
Le conclusioni
L’ordinanza in oggetto conferma l’efficacia degli strumenti di risoluzione anticipata del processo anche nelle fasi di legittimità. La dichiarazione di estinzione del giudizio rappresenta l’esito naturale di una rinuncia validamente effettuata e accettata. Dal punto di vista pratico, questo provvedimento sottolinea l’importanza della gestione strategica del contenzioso, dove la rinuncia può diventare uno strumento utile per definire posizioni debitorie o creditorie in modo consensuale, evitando l’incertezza di una sentenza definitiva e limitando l’esposizione alle spese di lite.
Cosa succede se le parti decidono di non proseguire il giudizio in Cassazione?
La parte ricorrente può presentare una rinuncia formale che, se accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio e la chiusura del caso.
Quali sono le conseguenze sulle spese legali in caso di rinuncia concordata?
Quando la rinuncia viene accettata dalla controparte, le parti possono concordare la compensazione delle spese, evitando che una delle due debba rimborsare l’altra.
Quale norma regola la fine anticipata del processo per volontà delle parti?
L’articolo 390 del codice di procedura civile stabilisce i requisiti e le modalità affinché la rinuncia al ricorso produca l’estinzione del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35465 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35465 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16092/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di NAPOLI NORD n. 11440/2020 depositato il 23/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Il Collegio,
rilevato che i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione, con atto depositato telematicamente in data 10.10.2023, e che la procedura di Liquidazione Coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE , con atto inviato telematicamente il 16.10.2023, ha accettato la rinuncia, il tutto a spese compensate;
P.Q.M.
Visto l’art. 390 cod. proc. civ.,
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma il 24.10.2023