Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Estingue
La rinuncia al ricorso è un istituto processuale che consente a una parte di abbandonare volontariamente l’impugnazione proposta. Questa scelta strategica, come evidenziato in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, determina l’estinzione del processo, con importanti conseguenze sulle spese legali e su altri oneri procedurali. Analizziamo un caso concreto per comprendere meglio la dinamica e gli effetti di questa decisione.
Il Contesto: Aiuti Agricoli e la Controversia Iniziale
Una società agricola si trovava in contenzioso con l’ente regionale di riferimento riguardo alla restituzione parziale di alcuni aiuti comunitari (PAC) percepiti per due annualità. La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dato torto alla società, respingendo le sue domande. Di fronte a questa decisione sfavorevole, la società ha deciso di giocare l’ultima carta, proponendo ricorso per cassazione.
La Svolta Strategica: L’Impatto delle Sezioni Unite e la Rinuncia al Ricorso
Durante la pendenza del giudizio in Cassazione, si è verificato un evento decisivo. Le Sezioni Unite della stessa Corte, l’organo che assicura l’uniformità dell’interpretazione del diritto, hanno emesso due sentenze su casi del tutto analoghi a quello in esame. Presumibilmente, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite non era favorevole alla tesi sostenuta dalla società agricola.
Con notevole lucidità strategica, la società ha quindi depositato un atto di rinuncia al ricorso principale, riconoscendo implicitamente le scarse probabilità di successo alla luce del nuovo consolidato orientamento giurisprudenziale. A sua volta, l’ente regionale ha chiesto alla Corte di prendere atto della situazione, dichiarando l’estinzione del processo.
La Decisione della Corte: Gli Effetti della Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione ha accolto le richieste delle parti, statuendo tre punti fondamentali che derivano direttamente dalla rinuncia al ricorso.
Estinzione del Processo e Assorbimento del Ricorso Incidentale
In applicazione dell’art. 391, comma 1, del codice di procedura civile, la rituale rinuncia al ricorso principale produce l’immediata estinzione dell’intero processo. Di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato, che era stato presentato dalla Regione, viene “assorbito”. Ciò significa che non viene nemmeno esaminato, poiché la sua discussione era legata all’eventualità che il ricorso principale fosse accolto.
La Gestione delle Spese di Lite
La Corte ha deciso di compensare integralmente le spese di lite tra le parti. Questo significa che ogni parte ha sostenuto i propri costi legali. La motivazione di questa scelta risiede in due fattori: la complessità delle questionioni trattate e, soprattutto, il fatto che il ricorso era stato presentato prima che le Sezioni Unite si pronunciassero, chiarendo definitivamente la materia. La Corte ha quindi riconosciuto una sorta di “giustificato motivo” per aver intrapreso l’azione legale.
Esclusione del Doppio Contributo Unificato
Un aspetto di grande rilevanza pratica è la decisione relativa al contributo unificato. La legge (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002) prevede che la parte la cui impugnazione viene respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile debba versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già pagato. La Corte, richiamando un suo precedente, ha chiarito che questa “sanzione” non si applica quando il processo si estingue per rinuncia. La declaratoria di estinzione, infatti, non equivale a una soccombenza nel merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono lineari e si fondano su precise norme procedurali. La rinuncia al ricorso, essendo un atto unilaterale dispositivo, ha l’effetto automatico di estinguere il giudizio. La compensazione delle spese è una scelta discrezionale del giudice, qui giustificata dall’evoluzione della giurisprudenza avvenuta in corso di causa, che ha di fatto reso futile la prosecuzione del giudizio per il ricorrente. Infine, l’esclusione del raddoppio del contributo unificato deriva da un’interpretazione rigorosa della norma, che non contempla l’estinzione tra i presupposti per l’applicazione della sanzione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una chiara lezione di strategia processuale. La rinuncia al ricorso, sebbene possa sembrare una sconfitta, si è rivelata una mossa intelligente per limitare i danni economici. Ha permesso alla società di evitare una probabile condanna al pagamento delle spese legali della controparte e, soprattutto, di sottrarsi al versamento del doppio contributo unificato. Questo caso dimostra l’importanza per le parti e i loro legali di monitorare costantemente l’evoluzione della giurisprudenza, anche durante la pendenza di un giudizio, per adottare le decisioni più opportune.
Cosa succede se una parte presenta una rinuncia al ricorso principale in Cassazione?
Il processo si estingue. La Corte non entra nel merito della questione ma si limita a dichiarare la fine del giudizio a causa della volontà del ricorrente di non proseguirlo.
Qual è la sorte del ricorso incidentale condizionato in caso di rinuncia a quello principale?
Viene “assorbito”, ovvero non viene esaminato né deciso. Poiché la sua trattazione era subordinata all’esito del ricorso principale, la rinuncia a quest’ultimo lo rende automaticamente inefficace.
In caso di estinzione del processo per rinuncia, la parte ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, previsto come una sorta di sanzione in caso di impugnazione respinta, non si applica quando il processo viene dichiarato estinto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20734 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18705/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente principale- contro
REGIONE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1891/2022 depositata il 01/06/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1891/2022, pubblicata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 2400/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Lombardia, inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 47.144,01.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE e NOME ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia, che ha proposto ricorso incidentale condizionato.
La ricorrente ha depositato in data 2 -4 -2024 atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione Lombardia, con atto depositato il 12 -4 -2024, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato;
RITENUTO CHE
La rituale rinuncia al ricorso principale produce l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per
cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione