Rinuncia al ricorso in Cassazione: guida all’estinzione del giudizio
La rinuncia al ricorso rappresenta un momento cruciale nella dinamica processuale davanti alla Suprema Corte. Si tratta di una scelta strategica che permette alle parti di definire la lite prima che intervenga una decisione di merito, con impatti significativi sia sulla durata del processo che sulla gestione dei costi legali.
Analisi dei fatti di causa
Il caso in esame riguarda un procedimento giunto dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di un’impugnazione avverso un’ordinanza della Corte d’Appello. Durante la fase di legittimità, i ricorrenti hanno manifestato formalmente la volontà di non proseguire nel giudizio. Tale atto di rinuncia è stato notificato alla controparte, la quale ha risposto dichiarando di accettare integralmente la posizione dei ricorrenti. Questo allineamento delle volontà ha rimosso l’interesse alla prosecuzione della causa, portando il collegio giudicante a dover gestire la chiusura del fascicolo.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità, preso atto della documentazione prodotta, hanno applicato rigorosamente le norme del Codice di Procedura Civile. Quando interviene una rinuncia accettata, il giudice non può far altro che constatare il venir meno della materia del contendere. La Corte ha quindi emesso un’ordinanza di estinzione, che mette fine definitivamente al grado di giudizio in corso.
Effetti della rinuncia al ricorso sulle spese
Un aspetto di particolare rilievo riguarda la regolamentazione delle spese processuali. Di norma, chi rinuncia dovrebbe farsi carico delle spese sostenute dalla controparte. Tuttavia, l’ordinamento prevede un’eccezione fondamentale: se il controricorrente accetta la rinuncia, la condanna alle spese non viene pronunciata. Questo meccanismo favorisce la risoluzione consensuale delle liti, evitando che il timore di una condanna economica possa ostacolare la chiusura anticipata di processi ormai privi di utilità per le parti.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base del provvedimento risiedono nell’applicazione dell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile. La norma stabilisce che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione. Il legislatore ha inteso premiare la condotta collaborativa delle parti: nel momento in cui vi è adesione del controricorrente alla rinuncia, viene meno la necessità di una statuizione sulle spese. La Corte ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia e la contestuale accettazione integrano perfettamente i presupposti per una chiusura del processo a costo zero per quanto riguarda le competenze legali del grado di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce un principio di economia processuale fondamentale. La rinuncia al ricorso, se gestita con il consenso della controparte, si rivela lo strumento più efficace per uscire da un contenzioso senza subire le conseguenze di una soccombenza economica. Per i soggetti coinvolti in liti complesse, questa via d’uscita rappresenta un’opportunità per limitare i danni e chiudere definitivamente pendenze giudiziarie che potrebbero protrarsi per anni, garantendo al contempo una gestione oculata delle risorse finanziarie destinate alla difesa legale.
Cosa succede se si rinuncia al ricorso in Cassazione?
Il giudizio si estingue immediatamente e la Corte non entra nel merito della controversia, ponendo fine alla lite.
Chi paga le spese legali in caso di rinuncia accettata?
Se la controparte accetta formalmente la rinuncia, la legge prevede che non venga pronunciata alcuna condanna alle spese di lite.
Qual è la norma che regola l’estinzione in Cassazione?
La disciplina principale è contenuta nell’articolo 391 del Codice di Procedura Civile, che regola gli effetti della rinuncia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35506 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 7011-2021 proposto da:
NOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
COGNOME NOME;
– intimato – avverso l’ORDINANZA N. 368/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI NAPOLI del 16/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
rilevato che i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso e che il controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia;
considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).
P.Q.M.
l a Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima