Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28268 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28268 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26310/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente –
Avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SONDRIO n. 7/2020 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 25/05/2023, dal Consigliere relatore NOME COGNOME, osserva quanto segue.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sondrio, la RAGIONE_SOCIALE per ottenerne la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi degli artt. 6 e 7 del Reg. CE n. 261/2004 in conseguenza del ritardo di dodici ore nella partenza di un volo aereo dall’aeroporto di Phu Quoc, in data 04/04/2018.
La società RAGIONE_SOCIALE convenuta si costituiva in giudizio ed eccepiva, in via preliminare, la competenza per territorio dell’adito G iudice di Pace attesa l’inapplicabilità del foro del consumatore; la RAGIONE_SOCIALE contestava, nel merito, che aveva provveduto ad informare con due giorni di anticipo i tour operator del cambio di orario del volo, per cui il trasporto aereo era stato riprogrammato alla luce del nuovo orario tempestivamente comunicato.
Il Giudice di Pace dichiarava la propria incompetenza per territorio.
NOME COGNOME e NOME COGNOME impugnavano la sentenza avanti al Tribunale di Sondrio, che, pur riformandola in punto di competenza, rigettava nel merito l’appello sulla base della dedotta inapplicabilità del Regolamento CE 261/2004 per non aver gli appellanti assolto l’onere probatorio relativo all’applicazione della normativa in questione e per non aver specificatamente contestato le allegazioni della controparte riguardanti la tempestiva comunica zione della riprogrammazione dell’orario del volo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2967 cod. civ. nonché degli artt. 3, 5, 6, 7 del Reg. CE 261/2004 e censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto applicabile la normativa di cui al Reg. CE n. 261/2004, in forza della errata interpretazione del disposto di cui all’art. 3 par. 2 e dell’omessa applicazione del combinato disposto dell’art. 5 comma 1 lett. C) e 7 del medesimo Regolamento CE, ed ha ritenuto inadempienti la COGNOME e il COGNOME all’onere probatorio gravante su di essi.
In data 11/05/2023 è stato depositato, dai difensori dei ricorrenti, atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto oltre che dagli stessi difensori, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche personalmente da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
RAGIONE_SOCIALE a mezzo del suo difensore ha depositato atto di accettazione della rinuncia.
L ‘accettazione da parte della detta società non è rituale, in quanto il difensore non è munito di apposita procura speciale e l’atto è sottoscritto soltanto dall’AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE
Il Collegio ritiene che può essere dichiara l’estinzione del giudizio, in quanto la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di rituale accettazione, non avendo tale atto carattere «accettizio» per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, salva l’eventuale condanna del rinunciante alle spese, sulla base del criterio della soccombenza virtuale.
Nella specie, tuttavia, non sussistono margini di contrasto in ordine alle spese, che possono, pertanto, compensarsi.
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto
dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di