Rinuncia al Ricorso in Cassazione: Quando il Processo si Estingue e Chi Paga le Spese?
La decisione di impugnare una sentenza è un passo cruciale in un percorso legale, ma cosa succede se, una volta avviato il ricorso, si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla disciplina della rinuncia al ricorso, chiarendo le modalità, gli effetti sull’estinzione del processo e, soprattutto, le conseguenze sulle spese legali. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere la strategia processuale nel giudizio di legittimità.
Il Contesto del Caso: Dall’Appello alla Rinuncia
La vicenda ha origine da un ricorso per cassazione proposto da una ditta avverso una sentenza della Corte d’Appello. La controparte, un’amministrazione statale, si era costituita in giudizio al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione orale.
Tuttavia, prima dell’udienza, il ricorrente ha compiuto un passo decisivo: ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, come previsto dal Codice di procedura civile. L’atto era corredato dall’accettazione della rinuncia da parte dell’Avvocatura dello Stato, con un accordo tra le parti per l’integrale compensazione delle spese legali.
La Decisione della Cassazione e gli Effetti della Rinuncia al Ricorso
Di fronte a questo scenario, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio. La decisione si fonda su una precisa analisi delle norme che regolano la rinuncia al ricorso nel giudizio di legittimità, in particolare l’articolo 390 del Codice di procedura civile. La Corte ha stabilito che, essendo l’atto di rinuncia stato depositato ritualmente, completo di accettazione e di accordo sulle spese, esso era idoneo a determinare l’immediata fine del processo, senza necessità di alcuna statuizione sulle spese.
Le Motivazioni: La Disciplina della Rinuncia al Ricorso in Cassazione
La Corte ha delineato con chiarezza i principi giuridici che governano la materia.
In primo luogo, ha sottolineato che la rinuncia nel giudizio di cassazione, a differenza di quanto accade nei gradi di merito (art. 306 c.p.c.), è un atto unilaterale recettizio. Questo significa che essa produce l’effetto di estinguere il processo non appena viene portata a conoscenza delle altre parti, a prescindere dalla loro accettazione. L’effetto principale è il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, venendo meno l’interesse a contrastarla.
In secondo luogo, la Corte ha chiarito il ruolo dell’accettazione. Sebbene non necessaria per l’estinzione, l’accettazione della controparte (o del suo avvocato munito di mandato speciale) è fondamentale per evitare la condanna alle spese. L’articolo 391, comma 4, c.p.c. stabilisce infatti che non si pronuncia condanna alle spese se le altre parti hanno aderito alla rinuncia.
Nel caso specifico, l’atto di rinuncia era stato non solo depositato, ma anche accettato dall’amministrazione resistente. Inoltre, la Corte ha osservato che la parte resistente non aveva svolto un’attività difensiva significativa (come il deposito di un controricorso), limitandosi a costituirsi per la discussione orale. Questi due elementi, l’accettazione e la limitata attività difensiva, hanno portato la Corte a dichiarare estinto il processo senza alcuna pronuncia sulle spese, in linea con l’accordo delle parti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per le Parti
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi agisce in Cassazione: la rinuncia al ricorso è uno strumento efficace per chiudere un contenzioso, ma le sue conseguenze economiche dipendono strettamente dall’accordo con la controparte. La pronuncia evidenzia che:
1. L’estinzione è automatica: La rinuncia, una volta formalizzata, estingue il processo senza bisogno del consenso altrui.
2. L’accettazione è strategica: Ottenere l’adesione della controparte alla rinuncia è essenziale per evitare la condanna al pagamento delle spese legali.
3. L’attività difensiva conta: Il livello di attività difensiva svolta dalla controparte può influenzare la decisione del giudice sulle spese, anche in assenza di un accordo esplicito.
In sintesi, la gestione della fase finale di un ricorso in Cassazione richiede attenzione non solo agli aspetti procedurali della rinuncia, ma anche a quelli negoziali, al fine di raggiungere un’uscita dal processo che sia economicamente vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.
La rinuncia al ricorso in Cassazione richiede l’accettazione della controparte per essere valida?
No, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia al ricorso in Cassazione è un atto unilaterale che produce l’effetto di estinguere il processo a prescindere dall’accettazione delle altre parti, in quanto fa passare in giudicato la sentenza impugnata.
A cosa serve l’accettazione della rinuncia al ricorso da parte della controparte?
L’accettazione serve principalmente a evitare la condanna alle spese legali. Secondo l’art. 391, comma 4, c.p.c., la condanna alle spese a carico del rinunciante non viene pronunciata se le altre parti hanno aderito alla rinuncia.
In caso di rinuncia, la parte che rinuncia viene sempre condannata a pagare le spese legali?
No. La condanna alle spese viene evitata se la controparte accetta la rinuncia. Inoltre, come nel caso di specie, se la parte resistente non ha svolto un’attività difensiva complessa (es. non ha depositato un controricorso), il giudice può decidere di non statuire sulle spese, dichiarando semplicemente estinto il giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1754 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1754 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17245/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE -resistente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma n. 663/2024 depositata il 31/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 663/2024 RAGIONE_SOCIALE Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 31/01/2024, sulla base di quattro motivi;
il RAGIONE_SOCIALE si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione orale ai sensi dell’art. 370 c.p.c.;
-in prossimità dell’udienza, con atto ritualmente sottoscritto, il ricorrente ha depositato, in data 11/08/2025, atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c., corredato dall’accettazione RAGIONE_SOCIALE rinuncia da parte del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoscritta dall’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, nel quale le parti si impegnavano a rinunziare al giudizio pendente avanti a questa Corte, con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Considerato che:
-ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo AVV_NOTAIO o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto;
nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);
-gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016);
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nel caso di specie, l’atto di rinuncia al ricorso è stato ritualmente depositato in data 11/08/2025, corredato di tutti gli elementi richiesti dalla norma, pertanto, esso è idoneo a determinare l’estinzione del processo;
il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva corrispondente a quella prescritta dall’art. 370 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, in data 27 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME