Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22071 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18697/2022 R.G. proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente p.t. NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO ed NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1835/22, depositata il 27 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che con sentenza del 16 giugno 2020 il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nei confronti della Regione Lombardia, condannando quest’ultima al pagamento della somma di Euro 11.746,63, oltre interessi, a titolo di restituzione degli aiuti eurounitari erogati per l’anno 2015 alle imprese agricole operanti in zone svantaggiate e illegittimamente recuperati mediante compensazione con quelli dovuti per gli anni successivi;
che l’impugnazione proposta dalla Regione è stata accolta dalla Corte d’appello di Milano, che con sentenza del 27 maggio 2022 ha rigettato la domanda proposta dall’attrice;
che avverso la predetta sentenza la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in sedici motivi, al quale la Regione ha resistito con controricorso.
Considerato che con atto sottoscritto il 2 aprile 2024 dal difensore, a tanto abilitato dall’allegata procura speciale, e depositato in Cancelleria in pari data, la ricorrente ha riferito che altre impugnazioni aventi ad oggetto sentenze analoghe a quella impugnata nel presente giudizio sono state rigettate dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha pertanto dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese processuali;
che, essendo la rinuncia intervenuta in data anteriore a quella dell’adunanza camerale, sussistono i presupposti prescritti dall’art. 390 cod. proc. civ. per la dichiarazione di estinzione del procedimento, non assumendo alcun rilievo, in contrario, la circostanza che non si sia provveduto alla comunicazione di cui al terzo comma della predetta disposizione, come sostituito dallo art. 3, comma 28, lett. m) , del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile al giudizio in esame, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del medesimo decreto, a sua volta sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a) , della legge 29 dicembre 2022, n. 197, essendo stata l’adunanza fissata in data successiva al 1° gennaio 2023;
che l’estinzione del giudizio si produce infatti anche in mancanza di ac-
cettazione, giacché la rinuncia, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venir meno l’interesse a contrastare il ricorso (cfr. Cass., Sez. V, 28/05/2020, n. 10140; 19/04/2019, n. 11033; Cass., Sez. VI, 26/02/2015, n. 3971), mentre la comunicazione mira a provocare l’accettazione del controricorrente, la quale, ove non sia stato proposto ricorso incidentale, assume rilievo esclusivamente ai fini del regolamento delle spese processuali, precludendo la condanna del rinunciante alle spese, ai sensi dello art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.;
che nella specie, peraltro, il venir meno dell’interesse alla decisione, determinato dall’esito di altri analoghi giudizi, favorevole alla Regione, per effetto di pronunce di legittimità successive alla proposizione del ricorso per cassazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali;
che la dichiarazione di estinzione del giudizio esclude la condanna della ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dall’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, applicabile esclusivamente in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 12/10/2018, n. 25485; Cass., Sez. VI, 30/09/2015, n. 19560).
P.Q.M.
dichiara estinto il processo. Compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Roma il 23/04/2024