Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10000 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 18800/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME e domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo
pec:
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, e domiciliati presso il domicilio digitale del medesimo
pec:
-controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1434/2022 del TRIBUNALE di GENOVA, pubblicata in data 6/6/2022, non notificata;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10000 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/04/2024
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 1434 pubblicata in data 6/6/2020, non notificata;
le parti intimate, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso;
nelle more della fissazione dell’adunanza camerale per la trattazione del ricorso la società ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio;
la parte controricorrente non ha aderito a tale atto di rinuncia;
va pertanto dichiarata l’estinzione d el giudizio di cassazione per rinunzia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Non è viceversa a farsi lugo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.800,00 , di cui € 1.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della
contro
ricorrente, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione