Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15514/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO COGNOME NOME NOMEEMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME NOMEEMAIL).
–
ricorrente – contro
VATTUONE NOME, MORTOLA ADA, PERI GIANNOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (EMAIL).
–
contro
ricorrenti –
avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2765/2021 depositata il 22/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso notificato in data 09.06.2022 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2765/2021 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 22.12.2021, non notificata.
Le parti intimate resistevano con controricorso, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, che dichiarava di essere antistatario.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato a pct in data 24 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
I controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione , a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., 24/12/2019, n. 34429; Cass., 29/07/2014, n. 17187).
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione
del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipicidi rigetto dell’impugn azione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore, che si dichiara antistatario.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023