Rinuncia al Ricorso: Quando Conviene e Quali Sono le Conseguenze su Spese e Contributo Unificato
La rinuncia al ricorso rappresenta uno strumento processuale fondamentale che consente di porre fine a una controversia in modo consensuale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sugli effetti di tale atto, in particolare per quanto riguarda le spese legali e il raddoppio del contributo unificato. Analizziamo come una decisione apparentemente semplice possa avere implicazioni significative per le parti coinvolte.
I Fatti di Causa
Una società aveva presentato ricorso in Cassazione avverso un decreto emesso dal Tribunale di Roma. Contro tale ricorso si era costituito un consorzio in amministrazione straordinaria. Durante il corso del giudizio, la società ricorrente, attraverso il proprio legale e con la sottoscrizione della parte stessa, depositava una dichiarazione formale di rinuncia al ricorso. Tale rinuncia veniva prontamente accettata dal consorzio controricorrente e dal suo difensore.
A fronte di questo accordo tra le parti per terminare la lite, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull’esito del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia al ricorso
La Suprema Corte, prendendo atto della dichiarazione di rinuncia e della successiva accettazione, ha dichiarato l’estinzione del processo. La decisione non si è limitata a questa constatazione formale, ma ha specificato due principi procedurali di grande rilevanza pratica, basati sulla normativa vigente.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che chiariscono le conseguenze economiche e fiscali della rinuncia accettata. I giudici hanno fondato la loro decisione su due pilastri normativi:
1. Nessuna Decisione sulle Spese di Lite: La Corte ha richiamato l’articolo 391, comma 4, del Codice di Procedura Civile. Questa norma stabilisce che, in caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice non deve pronunciarsi sulla ripartizione delle spese legali. Ciò significa che, salvo diversi accordi tra le parti, ognuna sopporta i propri costi. Questa disposizione incentiva la risoluzione concordata delle liti, evitando ulteriori strascichi giudiziari legati alle spese.
2. Esclusione del Raddoppio del Contributo Unificato: Un altro punto cruciale riguarda il contributo unificato. L’articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, la parte soccombente sia tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato iniziale. La Corte ha chiarito che questa sanzione non si applica quando il processo si estingue. L’estinzione, infatti, è un’ipotesi non contemplata dalla norma, la quale ha una finalità punitiva verso chi promuove impugnazioni infondate, non verso chi decide di porre fine al contenzioso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia Accettata
L’ordinanza della Cassazione conferma che la rinuncia al ricorso, quando accettata, costituisce una via d’uscita “pulita” dal processo di impugnazione. Le implicazioni pratiche sono notevoli:
– Certezza sui Costi: Le parti sanno fin da subito che, salvo accordi privati, non ci sarà una condanna alle spese da parte del giudice, permettendo una valutazione più chiara dei costi-benefici della prosecuzione della lite.
– Nessuna Sanzione Fiscale: La non applicabilità del raddoppio del contributo unificato rimuove un deterrente economico alla rinuncia, favorendo la deflazione del contenzioso davanti alla Suprema Corte.
In conclusione, questa pronuncia ribadisce l’importanza degli strumenti di definizione consensuale delle liti, evidenziando come il legislatore e la giurisprudenza favoriscano soluzioni che, come la rinuncia accettata, portano a un’estinzione del processo senza ulteriori oneri per le parti.
Cosa succede al processo se la parte ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte accetta?
In questo caso, il processo si estingue. Ciò significa che il procedimento giudiziario termina senza una decisione nel merito della questione.
In caso di rinuncia al ricorso accettata, chi paga le spese legali?
Secondo l’ordinanza, che richiama l’art. 391, comma 4, c.p.c., la Corte non emette alcuna decisione sulle spese di lite. Salvo diversi accordi tra le parti, ciascuna sostiene i propri costi legali.
Se un processo si estingue per rinuncia, si deve comunque pagare il raddoppio del contributo unificato?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’estinzione del processo è un’ipotesi non prevista dalla norma che impone il raddoppio del contributo unificato, pertanto tale sanzione non si applica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25700 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25700 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9069/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende
– ricorrente –
contro
Consorzio Stabile RAGIONE_SOCIALE in Amministrazione Straordinaria ,
elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende – controricorrente – avverso il decreto cron. n. 596/2019 del Tribunale di Roma, depositato il 7.2.2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.9.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
rilevato che il difensore della ricorrente ha depositato in data 14.5.2025 dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta anche dalla parte personalmente e -per accettazione -dal controricorrente e dal suo difensore;
ritenuto, pertanto, che il processo si è estinto per effetto della dichiarazione di rinuncia della ricorrente accettata dal controricorrente;
ritenuto che in caso di rinuncia accettata non si dà luogo a decisione sulle spese di lite (art. 391, comma 4, c.p.c.);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.9.2025.
Il Presidente NOME COGNOME