Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24699 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23084/2020 R.G. proposto da
REGIONE PUGLIA , in persona del Presidente pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio
Oggetto: Pubblica amministrazione
R.G.N. 23084/2020
Ud. 09/07/2025 CC
dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME e COGNOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO BARI n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 09/07/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
-REGIONE PUGLIA ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 2563/2019 depositata il 10/12/2019;
–RAGIONE_SOCIALE PUGLIESI ha resistito con controricorso;
-la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
-con atto depositato in data 24 giugno 2025 e ritualmente sottoscritto REGIONE PUGLIA ha rinunciato al ricorso;
-con atto depositato in data 25 giugno 2025, la controricorrente, unitamente ai propri difensori, ha accettato la rinuncia;
Ritenuto che:
-ai sensi dell’art. 391, comma 4 c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;
-nella specie, l’atto di rinuncia è stato accettato dalla controricorrente;
-il giudizio di Cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese;
-stante il tenore della pronuncia, non vi sono i presupposti per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione di non sussistenza in dispositivo, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
P. Q. M.
Dichiara estinto il giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima