Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 34985 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 34985 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso n. 14003-2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , c.f. CODICE_FISCALE, in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO –
Ricorrente
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE , cf 12730090151, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del RTI composto da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende –
Controricorrente
NONCHE’ NEI CONFRONTI DI
Ricorso contro decisioni di giudici speciali – Estinzione
RAGIONE_SOCIALE, cf.
P_IVA, in persona del legale rappresentante p.t. –
Intimata RAGIONE_SOCIALE , cf. 07704310015, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME COGNOME, prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elett.te dom.ta presso –
Controricorrente
Avverso la sentenza n. 2411/2022, pronunciata dal Consiglio di Stato e depositata l’1 /04/2022;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 12 settembre 2023;
lette le conclusioni scritte del l’AVV_NOTAIO , la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 1° aprile 2022, n. 2411 il Consiglio di Stato, riformando la decisione del T.a.r. Lombardia-Milano del 2265/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, volto all’annullamento del bando di gara del valore complessivo di € 133.543.406,97, e degli atti conseguenti di aggiudicazione al R.T.I., con mandataria la RAGIONE_SOCIALE, di tre dei quattro lotti dell’appalto, concernente la stipula di una convenzione-quadro triennale, avente ad oggetto la somministrazione di lavoro temporaneo per le necessità delle RAGIONE_SOCIALE lombarde.
Per quanto qui d’interesse i l Consiglio di Stato non ha riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva a denunziare come arbitrari ed illegittimi l’articolazione e il dimensionamento dei lotti a gara.
Nel richiamare i propri precedenti giurisprudenziali, ha ritenuto che anche un soggetto non PMI h a la possibilità di dolersi dell’assetto organizzativo di gara contrario al principio della concorrenza. Ciò sulla base dell’art. 51, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici , che « al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese »,
NUMERO_DOCUMENTO per il caso di suddivisione dell’appalto in lotti, impone che il valore sia
« adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese ». Tuttavia ha anche chiarito che il soggetto interessato ha l’onere di dimostrare la concreta incidenza lesiva che la misura organizzativa avversata abbia cagionato alla sua sfera giuridica. Pertanto il soggetto può contestare l’articolazione e il dimensionamento dei lotti, a condizione che dimostri l’effetto pregiudizievole risentito come conseguenza della restrizione concorrenziale, modulandosi l’onere della prova in modo proporzionalmente maggiore, quanto più l’impresa si allontani dai parametri della RAGIONE_SOCIALE.
Nell ‘esame della specifica controversia ha ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE non avesse assolto a tale onere in modo proporzionale a quello gravante sulla società, non deducendo difficoltà progettuali a formulare l’offerta tecnica o impedimenti a sostenerne il peso economico, anzi concorrendo validamente per tutti i lotti, così da rivelare piena capacità competitiva, al pari di tutti gli altri concorrenti.
Ha accolto anche il motivo di appello, con il quale il RAGIONE_SOCIALE rilevava la carenza di interesse di controparte a dolersi dell’assenza del c.d. vincolo di aggiudicazione, dal momento che, essendosi classificata sesta per i primi tre lotti e quinta per il quarto, non ne avrebbe in nessun caso tratto beneficio; ed ha aggiunto che, in ogni caso, la previsione del vincolo è meramente discrezionale, onde la sua assenza non determina in sé la violazione delle norme sulla concorrenza.
Ha accolto altresì il motivo sulla carenza di interesse della RAGIONE_SOCIALE a far valere la mancata effettuazione di verifiche sulla c.d. ATI sovrabbondante; nel merito, ha aggiunto che la stazione appaltante non ha, sul punto, violato le regole.
Sulla base di un unico motivo, per ragioni di giurisdizione, la ricorrente ha censurato la decisione, chiedendone la cassazione, cui ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. Ha presentato controricorso anche RAGIONE_SOCIALE rassegnando conclusioni adesive al ricorso.
Fissata l’adunanza camerale, c on generica memoria, ritualmente depositata, la RAGIONE_SOCIALE ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in ragione della pronuncia n. 5862/2023 delle sezioni unite, intervenuta nelle more del presente giudizio tra la RAGIONE_SOCIALE (in quel caso ricorrente avverso il
medesimo bando di gara, relativamente ai lotti a lei non aggiudicati) e la RAGIONE_SOCIALE, relativa a impugnazione avverso una analoga decisione del Consiglio di Stato.
Nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 la causa è stata discussa e decisa.
CONSIDERATO CHE
La dichiarazione di rinuncia al ricorso -sottoscritta dal difensore della ricorrente, munito di mandato ad hoc -comporta l’estinzione del processo . Mancando l’adesione della controricorrente costituita, la ricorrente va condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo, in favore della sola controricorrente RAGIONE_SOCIALE, avendo l’altra controricorrente rassegnato conclusioni adesive al ricorso .
P.Q.M.
La Corte a sezioni unite dichiara l’estinzione del processo. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE delle spese processuali, che liquida nella misura di € 4.000,00 per competenze, € 200,00 per esborsi, oltre spese generali, nella misura forfettaria del 15%, e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 settembre 2023