Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 11751 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 6632/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
Pec:
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio COGNOME in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 11751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME il quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche al seguente domicilio digitale:
Pec:
-controricorrente – avverso la sentenza n. 3223/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 3/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/1/2024 dal Cons. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME sigNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3223 del 3/9/2021, non notificata, che accogliendo il gravame proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) in relazione alla sentenza di primo grado, di rigetto della domanda proposta dal COGNOME nei confronti delle società RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE
Resistono con separati controricorsi la società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE ) e la società RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anteriormente all’udienza il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dal difensore, cui la società RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante e con sottoscrizione anche del suo difensore, ha aderito.
Non consta che abbia viceversa aderito alla rinuncia la società RAGIONE_SOCIALE
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, senza farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione ex art. 391, 3° comma, c.p.c.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso , per sopravvenuta carenza di interesse, nei confronti della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, in favore della medesima.
Non sussistono i presupposti del raddoppio del contributo unificato, atteso che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Cass. n. 4952 del 2024; Cass. n. 22901 del 2023; Cass. n. 25625 del 2020; Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE D ichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE, per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione