Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14284 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12396/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE BASILICATA , in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente- contro
Transazione
ad. 17.3.2025
E.I.P.L.I. – ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA , in
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI , AUTORITA’ DI COGNOME DELLA REGIONE BASILICATA, REGIONE PUGLIA ;
– intimati – avverso la sentenza n. 527/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 19/03/2021.
Letta la rinuncia al ricorso principale da parte della ricorrente RAGIONE_SOCIALE nonché la rinuncia al ricorso incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE – Ente per lo Sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, entrambe depositate in data 22.1.2025;
ritenuto che entrambe le rinunce, vicendevolmente accettate, hanno i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
rilevato che nulla deve essere disposto sulle spese data l’intervenuta reciproca accettazione ad opera delle parti rispettivamente controricorrenti.
P.Q.M.
Dichiara estinto per rinuncia il procedimento di cassazione; spese compensate.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2025.