Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 20736 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 20736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 25/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18703/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente principale- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente e ricorrente incidentale-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 1838/2022 depositata il 27/05/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1838/2022, pubblicata il 27 maggio 2022, notificata in data 1° giugno 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3510/2020, ha respinto le domande di accertamento negativo e di condanna al pagamento proposte da NOME COGNOME (ditta individuale) nei confronti della Regione Lombardia, inerenti la restituzione parziale degli aiuti PAC relativi al 2015 e al 2016, per l’importo di Euro 10.516,92;
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Regione Lombardia, che ha proposto ricorso incidentale condizionato;
Il ricorrente ha depositato tramite PCT, il 2 -4 -2024, atto di rinuncia al ricorso principale, dando atto che, nelle more del giudizio, sono intervenute le sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn.31730/2023 e 31738/2023 e che le suddette pronunce riguardano fattispecie analoghe a quella oggetto del presente giudizio; la Regione Lombardia, con atto depositato tramite PCT il 12 -4 -2024, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e assorbito il ricorso incidentale condizionato;
RITENUTO CHE
La rituale rinuncia al ricorso principale di NOME COGNOME produce l’estinzione del processo per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese di lite del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, considerata la complessità delle questioni
oggetto del contendere, nonché considerato che il ricorso per cassazione è stato proposto anteriormente alle citate pronunce delle Sezioni Unite.
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P .R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19560/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione